Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Capoverso 3
Secondo l’articolo 63 capoverso 1 del regolamento EES, le statistiche non devono consentire di risalire all’identità degli interessati. Il capoverso 2 riprende questa disposizione. Le informazioni per scopi statistici e di ricerca sono rette dal diritto federale. La legge del 9 ottobre 199228 sulla statistica federale (LStat) precisa e completa la LPD.
Art. 23 Responsabilità del trattamento dei dati
L’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento EES stabilisce che ciascuno Stato Schengen deve designare un’autorità responsabile del trattamento dei dati. La SEM, quale autorità nazionale incaricata di adempiere i compiti stabiliti, deve garantire, in base all’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento EES, che solamente le autorità federali e cantonali elencate agli articoli 4 e 5 possano inserire, trattare e consultare dati dell’EES per adempiere i compiti loro assegnati. Inoltre garantisce che i dati dell’EES siano:
– trattati lecitamente;
– inseriti lecitamente nell’EES;
– raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino dello Stato terzo;
– esatti e aggiornati quando trasmessi all’EES.
Art. 24 Vigilanza sul trattamento dei dati
Capoverso 1
Se i dati sono trattati dalle autorità cantonali, la vigilanza sul trattamento degli stessi compete agli incaricati cantonali della protezione dei dati. Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.
Capoverso 2
Le autorità cantonali e federali di protezione dei dati collaborano strettamente con il Garante europeo della protezione dei dati. Per impostare in modo efficiente la collaborazione, l’IFPDT funge da referente nazionale.
Capoverso 3
Secondo l’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento EES, ogni Stato membro assicura che l’autorità di controllo nominata eserciti la vigilanza indipendente sulla liceità del trattamento dei dati personali. L’IFPDT è l’autorità di controllo nazionale incaricata di vigilare sul trattamento dei dati personali. In base all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento EES l’autorità di controllo provvede affinché almeno ogni tre anni dall’entrata in funzione dell’EES, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati in Svizzera secondo i pertinenti principi internazionali.
L’IFPDT è responsabile dell’esame del trattamento dei dati.
3.2 Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Art. 6 cpv. 2 lett. a e cpv. 3
La vigente disposizione non fa distinzioni tra le diverse durate di validità del documento di viaggio in relazione allo scopo del viaggio o dell’entrata. L’articolo 6 capoverso 2 lettera a
28 RS 431.01