Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

hanno seguito una formazione supplementare e sono stati impiegati nella prima linea di controllo negli aeroporti di Ginevra e Basilea. Questa prassi si è dimostrata utile e necessaria vista la situazione all’aeroporto di Ginevra (cfr. il parere del Consiglio federale del 19.02.2020 all’interpellanza Amaudruz 19.4587 «Riorganizzazione delle dogane e controlli alle frontiere esterne negli aeroporti»). Secondo la vigente ordinanza, tuttavia, il controllo delle persone alle frontiere nonché i controlli alle frontiere interne competono esclusivamente al personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) che fa parte dell’AFD, il che limita le possibilità d’impiego del personale dell’AFD. La modifica proposta degli articoli 30 capoverso 3 e 31 capoversi 2 e 4 OEV mira a integrare in una base legale esistente questa soluzione operativa che prevede l’impiego di collaboratori debitamente istruiti e giurati dell’AFD presso la prima linea di controllo. La sostituzione della denominazione Cgcf con AFD non comporta nuovi diritti di accesso o competenze.

Art. 32 cpv. 2 lett. d

D’ora in poi, con l’introduzione del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System EES),

l’esame per accertare se il cittadino di uno Stato terzo che entra nello spazio Schengen ha oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è effettuato consultando i dati dell’EES e non più controllando i timbri sul passaporto. L’introduzione dell’EES, obbliga le compagnie aeree a consultare il Carrier Gateway che si limita tuttavia a verificare se il numero di entrate, permesso con un visto rilasciato per uno o due ingressi, è stato già esaurito. In futuro le compagnie aeree non potranno più verificare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, poiché i documenti di viaggio non saranno più sistematicamente timbrati e il Carrier Gateway non controlla il soggiorno autorizzato. Per questa ragione l’obbligo di diligenza delle compagnie aeree in questo ambito va adeguato. La corrispondente base legale (art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3 LStrI) sarà adeguata successivamente nell’ambito del progetto della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.

Sezione 9: Controllo automatizzato alle frontiere negli aeroporti

La vigente sezione 9 dell’OEV riprende le disposizioni esecutive di cui all’articolo 103a LStrI. Questa disposizione è abrogata con l’entrata in vigore del decreto del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225). Di conseguenza, sarà possibile abrogare anche le corrispondenti disposizioni d’ordinanze in questa sezione. La sezione 9 riporta le disposizioni esecutive di cui all’articolo 103g nLStrI. L’articolo, la cui rubrica è la stessa del vigente articolo 103a LStrI, ora disciplina anche il controllo automatizzato presso le frontiere degli aeroporti secondo gli articoli 8bis–8quaterCFS. Il nuovo titolo della sezione 9 corrisponde al titolo dell’articolo 103g nLStrI.

Art. 45

Sulla base degli articoli 8bis–8quaterCFS, l’obiettivo è semplificare e accelerare, grazie

all’impiego di nuove tecnologie, le procedure di controllo alla frontiera per tutti i viaggiatori titolari di un passaporto biometrico munito di un chip contenente l’immagine del volto.

L’articolo 8terparagrafo 9 CFS prevede che gli Stati Schengen possano autorizzare l’uso del sistema di controllo automatizzato anche per i cittadini dell’Unione e degli Stati associati a Schengen, nonché per i cittadini di Stati terzi il cui passaggio della frontiera non è soggetto a registrazione nell’EES. Di conseguenza l’articolo 45 elenca, in modo non esaustivo, i gruppi di persone che, oltre ai cittadini di Stati terzi i cui dati personali devono essere registrati nell’EES, possono partecipare alla procedura di controllo automatizzato.