Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

menzionati non sono rilevanti per Schengen e non lo diventano mediante il rimando contenuto nel regolamento EES. Pertanto, fatta salva la definizione dei termini, il loro contenuto non è rilevante per la Svizzera.

Gli allegati 1a e 1b dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20139 riportano ora gli elenchi dei reati, punibili secondo il diritto svizzero, che corrispondono o equivalgono ai reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/541 e dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Nella seduta del 13 gennaio 2021, il Consiglio federale ha posto in consultazione

l’ordinanza N-SIS. La consultazione si concluderà il 20 aprile 2021. Si prevede di disciplinare gli elenchi dei reati nella legge del 12 giugno 200910 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS) e nel Codice penale svizzero (CP)11. Tale regolamentazione sarà inserita nel quadro della messa in rete di determinati sistemi d’informazione svizzeri con quelli di altri Stati europei (cooperazione di Prüm, cfr.

commenti all’art. 14 cpv. 3). Non appena entreranno in vigore le modifiche della LSIS e del CP, la definizione dei termini di cui all’articolo 2 OSIU farà riferimento a tali testi e i rimandi all’ordinanza N-SIS saranno stralciati.

Capoverso 2

Il testo dell’Accordo di associazione a Schengen si trova all’allegato 1.

Sezione 2: Elenco dei dati dell’EES nonché diritti di inserimento, trattamento e consultazione nell’EES

Art. 3 Elenco dei dati dell’EES

Nella griglia di cui all’allegato 2 sono definiti, per tutti i campi dei dati dell’EES, i diritti di trattamento e consultazione e i relativi livelli di accesso (consultazione online, trattamento, nessun accesso) assegnati alle varie autorità federali e cantonali (SEM e partner della SEM). I campi dei dati dell’EES sono suddivisi nelle sette categorie seguenti:

– fascicolo EES individuale (categoria I): un fascicolo EES individuale comprende i dati personali, i dati biometrici e i dati relativi al documento di viaggio;

– dati d’ingresso/uscita (categoria II); – dati in caso di annullamento o revoca del visto o del soggiorno (categoria III); – dati in caso di proroga del visto o del soggiorno (categoria IV);

– dati relativi al respingimento (categoria V): se l’autorità incaricata del controllo alla frontiera nega l’ingresso in conformità dell’articolo 14 CFS, procede a creare o aggiornare il fascicolo individuale segnalandovi il respingimento (art. 18 regolamento EES);

– calcolatore automatico (categoria VI): con il calcolatore automatico, le autorità di polizia, di controllo alle frontiere e di migrazione possono conoscere con accuratezza e celerità la durata del soggiorno autorizzato di un cittadino di uno Stato terzo. L’EES riporta la durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d’ingresso previste, l’indicazione del numero degli ingressi disponibili, la durata di un soggiorno fuoritermine e la durata massima del soggiorno autorizzato al momento dell’ingresso;

– informazioni sul programma nazionale di facilitazione (NFP) (categoria VII): gli

Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un proprio

9 RS 362.0

10 RS 362.2

11 RS 311.0