Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

Art. 11 Accesso all’elenco generato dal meccanismo di informazione

Capoverso 1

L’EES genera automaticamente un elenco di persone che hanno superato la durata massima autorizzata del soggiorno (ossia 90 giorni nell’arco di 180 giorni) nello spazio Schengen (art. 12 par. 3 regolamento EES). Il regolamento EES definisce questo gruppo di persone «soggiornanti fuoritermine». Grazie a questo elenco di soggiornanti fuoritermine, le autorità possono eseguire controlli ottimali sul territorio nazionale nonché intercettare le persone che soggiornano in modo irregolare e quindi procedere al loro rimpatrio. I soggiornanti fuoritermine possono richiedere alla SEM la rettifica, l’integrazione o la cancellazione anticipata dei dati del meccanismo di informazione (art. 18).

Secondo l’articolo 103f lettera j nLStrI, il Consiglio federale disciplina le autorità che possono accedere a questi elenchi. Per il momento avranno accesso all’elenco l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse della SEM per allestire statistiche e l’Ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM per adempiere i compiti nei settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione. In caso di comprovata necessità, l’elenco può essere messo a disposizione di altre autorità federali o cantonali e comunali; in questo caso è comunque necessaria una modifica dell’OSIU.

Capoverso 2

L’EES identifica i «soggiornanti fuoritermine» e genera un elenco che contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell’allegato 2.

Sezione 4: Accesso a dati dell’EES attraverso il punto di accesso centrale

Il capo IV del regolamento EES disciplina le condizioni di accesso delle autorità ai dati dell’EES a fini di contrasto.

Art. 12 Servizi autorizzati all’accesso

Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce quali unità organizzative delle autorità della Confederazione possono chiedere alla CO fedpol dati dell’EES. Nella fattispecie si tratta delle autorità di sicurezza della Confederazione incaricate di prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi, ossia:

– il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

– fedpol;

– il Ministero pubblico della Confederazione.

Il SIC è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna. Presso fedpol la Polizia giudiziaria federale assume compiti di polizia giudiziaria e criminale in casi complessi di reati gravi. Il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile dell’indagine e dell’accusa di reati che rientrano nella giurisdizione federale, segnatamente in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica.

Capoverso 2

Anche le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano sono autorizzate a chiedere alla CO fedpol dati dell’EES (art. 103c cpv. 4 nLStrI). Il capoverso 2 riprende questa disposizione.