Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Non sono necessarie altre modifiche a livello di ordinanza, poiché l’installazione, la gestione e il finanziamento di una procedura di controllo automatizzata sono sostanzialmente di competenza del Cantone di ubicazione dell’aeroporto e le corrispondenti disposizioni dettagliate del CFS nonché l’articolo 103g nLStrI garantiscono un’attuazione uniforme dei principali processi presso tutti gli aeroporti svizzeri interessati.
3.3 Ordinanza VIS (OVIS)
Art. 2 lett. e ed f
I termini «reato di terrorismo» e «altro reato grave» sono ora definiti analogamente alla OSUI (cfr. commenti all’art. 2 lett. c–d OSIU).
Art. 17 lett. c
Con l’entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0) il 1° gennaio 2011, sono stati abrogati gli articoli 336 e 337 CPP il cui contenuto si trova ora agli articoli 23 e 24 CPP.
Art. 20 lett. a e c
Finora per definire i termini «reato di terrorismo» e «reato grave» si rimandava
all’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP. Detto articolo disciplina le condizioni dell’inchiesta mascherata e al capoverso 2 riporta i reati per i quali è ammessa. Le definizioni figurano ora all’articolo 2 lettere d ed e.
Art. 23 lett. e
L’EES prevede un’interoperabilità con il C-VIS (cfr. i commenti all’art. 6 cpv. 1 OSIU). Le autorità responsabili dell’esame delle domande di visto possono consultare altre banche dati anzitutto per verificare se il richiedente è stato registrato nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 34
Gli atti rilevanti per la sicurezza dei dati sono aggiornati (cfr. i commenti all’art. 21 OSIU).