Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Art. 13 Procedura per l’acquisizione dei dati
Capoverso 1
I servizi di cui all’articolo 12, non hanno un accesso diretto ai dati dell’EES, ma devono trasmettere le loro richieste motivate alla CO fedpol. Se le condizioni per l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 14 sono soddisfatte, la CO fedpol consulta i dati dell’EES.
Capoverso 2
In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, si può verificare a posteriori se le condizioni sono soddisfatte (art. 31 par. 2 regolamento EES).
Il regolamento EES non precisa cosa si debba intendere per «pericolo imminente alla vita». Secondo la presente ordinanza un pericolo immediato per la vita presuppone che la possibilità di morire sia talmente elevata da risultare concreta e imminente. Non basta l’astratta imminenza della morte.
La CO fedpol verifica a posteriori se sono soddisfatte le condizioni elencate all’articolo 14 e se il caso era effettivamente urgente. La verifica a posteriori ha luogo in tempo utile dopo il trattamento della domanda.
Art. 14 Condizioni per l’acquisizione dei dati
Le condizioni per acquisire i dati dell’EES sono disciplinate nell’articolo 32 del regolamento EES. L’accesso ai dati dell’EES è vincolato a una serie di condizioni per proteggere i dati personali ed evitare consultazioni sistematiche.
Capoverso 1
Anzitutto la comunicazione di dati deve servire a (lett. a–c):
– prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi;
– stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen; o
– identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato. e.
Per adempiere i loro compiti di lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi, è necessario che le autorità di sicurezza della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna,
Chiasso e Lugano dispongano delle informazioni aggiornate dell’ESS. Tali autorità devono poter accedere ai dati dell’EES anche per identificare, in base ai dati biometrici, un cittadino di uno Stato terzo che ha distrutto i propri documenti ed è sospettato di aver commesso un reato. I dati dell’EES devono poter essere utilizzati anche per ricostruire le rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di un reato oppure valere come mezzi di prova nei procedimenti penali. Inoltre devono poter essere utilizzati per chiarite fatti nei quali i sospettati ricorrono a identità multiple. Infine, i dati dell’EES devono essere accessibili anche nel caso in cui le impronte digitali costituiscano l’unica prova trovata sul luogo del reato e vi siano ragionevoli dubbi che l’autore o la vittima sia registrato nell’EES (preambolo n. 22 e 26 regolamento EES).