Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

Capoverso 4

I dati dell’EES possono essere consultati a fini identificativi secondo l’articolo 9, se non è stato memorizzato alcun dato sul cittadino di uno Stato terzo, se la verifica sulla persona non può essere effettuata o se le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere dubitano dell’identità della persona.

Art. 8 Allestimento e aggiornamento del fascicolo EES individuale o dei dati

d’ingresso

Capoversi 1 e 2

Per i cittadini di Stati terzi i cui dati sono solo parzialmente registrati nell’EES o non lo sono del tutto, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere possono allestire un fascicolo EES individuale o aggiornarlo (art. 14 par. 4 regolamento EES). L’articolo 8 riprende questa disposizione.

Capoverso 3

Le autorità devono inoltre registrare nell’EES i dati d’ingresso, se l’interessato si trova già in Svizzera e il suo soggiorno di breve durata inizia dopo un soggiorno autorizzato di lunga durata (permesso di soggiorno o visto nazionale, art. 14 par. 8 regolamento EES).

Art. 9 Consultazione ai fini dell’identificazione

L’identificazione di una persona è retta dalle disposizioni degli articoli 23 paragrafo 4 e 27 del regolamento EES.

Capoverso 1

È possibile accedere ai dati dell’EES per verificare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è stato registrato nell’ESS con un’identità diversa oppure non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno nello spazio Schengen. Per identificare l’interessato si confrontano un numero illimitato di dati biometrici (confronto 1: n).

Capoverso 2

Se dalla ricerca risulta che l’EES contiene alcuni dati relativi al cittadino di uno Stato terzo, le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere accedono ai dati delle categorie I-IV dell’ESS secondo la griglia di cui all’allegato 2.

Art. 10 Consultazione del calcolatore automatico

L’articolo 11 del regolamento EES disciplina il calcolatore automatico che determina la durata già trascorsa del soggiorno autorizzato e indica quella residua. Finora le autorità di polizia e quelle incaricate dei controlli alle frontiere eseguivano queste verifiche basandosi sul timbro del passaporto.

Le autorità federali e cantonali autorizzate a consultare online il calcolatore automatico sono già state definite all’articolo 103c capoverso 3 nLStrI con rinvio all’articolo 103c capoverso 2 nLStrI: si tratta delle autorità di polizia, di controllo alle frontiere, di migrazione e consolari. Con il rinvio all’articolo 5 si precisano le unità organizzative della Confederazione che possono consultare online i dati dell’ESS tramite il calcolatore automatico.