Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

Capoverso 2

L’accesso a fini di consultazione deve essere proporzionato allo scopo. Ci devono dunque essere prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell’EES soddisfi la finalità perseguita. È considerato sufficiente il motivo di cui all’articolo 32 paragrafo 1 lettera c del regolamento EES, ovvero il fondato sospetto che la persona interessata appartenga a un gruppo terroristico.

Capoverso 3

La comunicazione dei dati per identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato presuppone che la CO fedpol abbia previamente consultato le pertinenti banche dati nazionali e internazionali (art. 32 par. 2 lett. a–b regolamento EES).

Le banche dati nazionali sono le seguenti:

– il sistema d’informazione basato sui profili del DNA secondo la legge del 20 giugno 200313 sui profili del DNA;

– il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) secondo

l’ordinanza del 6 dicembre 201314 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;

– il sistema informatizzato IPAS secondo l’ordinanza IPAS del 15 ottobre 200815;

– il sistema d’informazione JANUS secondo l’ordinanza JANUS del 15 ottobre 200816;

– il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) secondo l’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201617.

La consultazione delle banche dati internazionali è retta dall’accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione di Prüm)18. L’accordo è stato sottoscritto il 27 giugno 2019 a Bruxelles.

La consultazione sull’avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero l’accordo con l’UE è stata avviata il 13 dicembre 2019 e doveva concludersi il 31 marzo 2020, ma si è poi protratta fino al 17 aprile 202019. L’adozione del messaggio è prevista per l’inizio del 2021. L’accordo non è stato ancora ratificato né dalla Svizzera né dall’UE. Per il nostro Paese la ratifica è vincolata all’approvazione del Parlamento. Se approvato, l’accordo sarà verosimilmente ratificato nel 2022. La cooperazione di Prüm mira anche a migliorare la cooperazione delle forze di polizia in Europa in particolare mediante il confronto dei profili del DNA e delle impronte digitali.

Capoverso 4

Le deroghe alla consultazione delle banche dati sono disciplinate nell’articolo 32 paragrafo 2 del regolamento EES. Si può derogare a tale consultazione se quest’ultima appare sin dall’inizio priva di qualsiasi possibilità di successo o è necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associata a un reato di terrorismo o a un altro reato grave. Il regolamento EES non precisa cosa si debba intendere per «alcuna possibilità di succes-

13 RS 363

14 RS 361.3

15 RS 361.2

16 RS 360.2

17 RS 361.0

18 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 06.08.2008, pag. 1.

19 FF 2014 2411