Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sul sistema di ingressi e uscite (OSIU)

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Vanno anzitutto definite a livello normativo le autorità autorizzate a inserire, trattare e consultare i dati dell’EES nell’ambito dei loro compiti legali, nonché la procedura di consultazione e di accesso ai dati. Va altresì regolata la procedura per acquisire i dati ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Infine è necessario disciplinare la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza del loro trattamento.

Art. 2 Definizioni

Capoverso 1

L’OSIU utilizza i termini seguenti:

– Stato Schengen: ogni Paese europeo che ha sottoscritto l’accordo di associazione a Schengen. Attualmente gli Stati Schengen sono 26 ossia 22 Paesi che fanno parte dell’Unione europea (UE) e quattro Paesi associati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein);

– frontiere esterne Schengen: l’EES è anzitutto utilizzato alle frontiere esterne

Schengen. In Svizzera soltanto gli aeroporti e gli aerodromi internazionali sono considerati frontiere esterne. Tali frontiere sono stabilite dall’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 20185 concernente l’entrata e il rilascio dei visti (OEV);

– cittadino di uno Stato terzo: secondo l’articolo 103b nLStrI, l’EES è determinante per i seguenti gruppi di persone: cittadini di Stati terzi ammessi nello spazio Schengen per un soggiorno breve o cui è stato rifiutato l’ingresso nello spazio Schengen. Cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS, ma sprovvisti di una carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE6, o cittadini che sono familiari di cittadini di Stati terzi beneficiari del diritto di libera circolazione, ma che sono sprovvisti di una carta di soggiorno conformemente alla direttiva summenzionata (art. 6a CFS);

– reato di terrorismo o altro reato grave: la definizione «reato di terrorismo» comprende reati corrispondenti o equivalenti a quelli indicati nella direttiva (UE)

2017/5417. Per «altri reati gravi» si intendono reati corrispondenti o equivalenti a quelli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI8. Gli atti

5 RS 142.204

6 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.04.2004, pag. 77

7 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L

88 del 31.3.2017, pag. 6.

8 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.