Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Capoverso 1
L’articolo 103c capoverso 1 nLStrI elenca le autorità federali e cantonali autorizzate a trattare i dati dell’EES. Il capoverso 1 definisce in dettaglio i diritti di inserimento e di trattamento online delle unità organizzative della Confederazione nell’ambito dei loro compiti legali e ripete lo scopo del trattamento.
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce in dettaglio i diritti di inserimento e di trattamento online delle autorità cantonali e comunali nell’ambito dei loro compiti legali. Elenca nuovamente le autorità e riprende lo scopo del trattamento di cui all’articolo 103c capoverso 1 nLStrI, al fine di agevolare chi deve applicare la normativa. Il disciplinamento delle competenze a livello di unità organizzativa delle autorità cantonali e comunali spetta ai Cantoni.
Capoverso 3
L’allegato 2 riporta i dati contenuti nell’EES e definisce la portata dei diritti di consultazione.
Art. 5 Diritti di consultazione online
Capoverso 1
L’articolo 103c capoverso 2 nLStrI elenca le autorità federali e cantonali aventi il diritto di consultare online i dati dell’EES. Il capoverso 1 definisce in dettaglio le unità organizzative della Confederazione autorizzate a consultare online i dati nell’ambito dei loro compiti legali e ribadisce lo scopo del trattamento.
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce in dettaglio le autorità cantonali e comunali autorizzate a consultare online i dati nell’ambito dei loro compiti legali. Elenca nuovamente le autorità e riprende lo scopo del trattamento di cui all’articolo 103c capoverso 2 nLStrI, al fine di agevolare chi deve applicare la normativa. Il disciplinamento delle competenze a livello di unità amministrativa delle autorità cantonali e comunali spetta ai Cantoni.
Capoverso 3
È stato previsto un accesso ai dati dell’EES anche a fini di prevenzione e di perseguimento penale. Per ottenere i dati a tale scopo, le autorità autorizzate devono rivolgersi a un punto di accesso centrale nazionale (art. 29 par. 3 regolamento EES) il quale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all’EES di cui all’articolo 32 del regolamento EES. In caso positivo, il punto di accesso centrale nazionale accede ai dati dell’EES e li trasmette alle autorità che li hanno richiesti (art. 29 regolamento EES). La Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia (CO fedpol) è il punto di accesso centrale svizzero e può consultare i dati dell’EES nell’ambito dei suoi compiti legali (art. 103c cpv. 5 nLStrI).
Capoverso 4
L’allegato 2 elenca i dati contenuti nell’EES e definisce la portata dei diritti di consultazione.
Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES
Art. 6 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione
delle decisioni
L’articolo 24 del regolamento EES disciplina l’uso dei dati dell’EES per la verifica delle domande di visto e per la relativa decisione nonché per la decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto.