Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

dell’OEV contiene al riguardo una disposizione generale che non distingue tra un soggiorno di breve e uno di lunga durata oppure un transito aeroportuale. La presente modifica

dell’OEV intende chiarire questa suddivisione e indicare a partire da quando, in una precisa situazione, il documento di viaggio deve avere una durata di almeno tre mesi. La modifica aiuta a fare chiarezza e corrisponde alla prassi attuale.

Art. 8 cpv. 2 lett. h

La formulazione corrisponde all’articolo 6 paragrafo 2 lettera c del regolamento UE

1806/2018 che con una disposizione potestativa permette di escludere dall’obbligo del visto una determinata categoria di persone (persone impiegate in operazioni della NATO e del Partenariato per la libertà). La modifica proposta recepisce la vigente esenzione dall’obbligo del visto nell’ordinanza.

Art. 9 cpv. 3

La modifica intende colmare un’incertezza giuridica. Poiché un titolo di soggiorno o un visto per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen autorizza già il titolare a entrare in Svizzera senza visto per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni, è giustificato prevedere questa esenzione anche per soggiorni di lunga durata e regolamentarla espressamente nell’OEV. Le condizioni per il rilascio di un visto nazionale D non rientrano nel diritto Schengen e possono essere definite da ciascun Stato Schengen. In questi casi non vi è alcun rischio d’immigrazione. Il chiarimento eviterà procedure amministrative inutili.

La modifica non riduce il margine di manovra che permette di concludere accordi con determinati Paesi terzi al fine di esentare i loro cittadini dall’obbligo del visto anche se dette persone non sono in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 9 cpv. 2 OEV).

Art. 29a Frontiere interne

In occasione di una valutazione Schengen a sorpresa presso il confine italo-svizzero nel 2015, la Commissione europea ha sottolineato che l’esercizio di determinati poteri di polizia lungo le zone di frontiera interne affidati alle guardie svizzere di frontiera non deve avere gli effetti equivalenti a un controllo alle frontiere. In una precedente sentenza del 22 giugno 2010, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva già stabilito in particolare che una legislazione nazionale concernente i controlli sul territorio di uno Stato Schengen che abbia un effetto equivalente a un controllo alle frontiere non è conforme al CFS29. Secondo

l’articolo 23 del CFS i controlli alle frontiere interne o lungo la zona di frontiera sono ammessi soltanto per mantenere l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza interna. Per disciplinare in modo uniforme la separazione tra «controllo alle frontiere interne» e il vero e proprio controllo alle frontiere, la SEM deve poter emanare, insieme l’AFD e i Cantoni, istruzioni pertinenti tenendo conto della raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione europea del 12 maggio 2017 relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.

Art. 30 e 31

Per svolgere i propri compiti in modo più efficace e mirato, il personale dell’AFD deve poter essere impiegato in modo ottimale e possibilmente flessibile, secondo le rispettive competenze. Nel 2019, nell’ambito di un progetto pilota durato sei mesi, alcuni doganieri addestrati

29 Sentenza ECLI:EU:C:2010:363 della Corte del 22.06.10 nelle cause riunite C-188/10 e C-189/10 nelle cause Melki e Abdeli