Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
degli Stati membri in cui l’EES è operativo, il responsabile del trattamento dei dati andrebbe contattato soltanto in caso di comprovata necessità ossia solo se, dopo un esame serio e oggettivo, non è possibile stabilire la correttezza e la legittimità dei dati.
Lo Stato Schengen cui è stata presentata la richiesta o l’autorità responsabile del trattamento dei dati informa il richiedente entro 45 giorni in merito ai risultati dei chiarimenti o a un eventuale rifiuto della sua richiesta (art. 52 par. 3 regolamento EES). L’autorità competente dello Stato Schengen responsabile registra le informazioni su come tale richiesta è stata trattata e da quale autorità.
Capoverso 2
La SEM è l’autorità nazionale responsabile cui inoltrare la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati. La richiesta va presentata alla SEM per iscritto. Se la SEM rifiuta o accoglie solo in parte la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione anticipata dei dati dell’ESS, comunica al richiedente quanto disposto sotto forma di decisione (art. 52 par. 7 regolamento EES). La SEM emana la decisione ai sensi della legge federale del
20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa (PA). Contro tale decisione è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Per identificare l’interessato e proteggere i suoi dati personali dall’accesso di terzi non autorizzati, il richiedente deve comprovare la propria identità.
Art. 21 Sicurezza dei dati
Secondo l’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento EES, ciascuno Stato garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall’EES. Secondo l’articolo 43 paragrafo 2 del regolamento EES, la Svizzera deve adottare una serie di provvedimenti per:
– impedire che persone non autorizzate accedano ai dati dell’EES;
– garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
– monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui all’articolo 43 paragrafo 2 del regolamento EES.
La sicurezza dei dati in Svizzera è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199326 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dalle istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale27 e, per le autorità cantonali, dalle disposizioni cantonali applicabili.
Art. 22 Statistiche
Capoverso 1
L’articolo 63 paragrafo 1 del regolamento EES stabilisce che i dati dell’EES possono essere utilizzati solamente per scopi statistici, nella misura in cui le autorità degli Stati Schengen siano legittimate a farlo. La SEM deve poter allestire statistiche concernenti l’EES in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica (art. 5 cpv. 1 lett. b n. 2).
Capoverso 2
La griglia di cui all’allegato 2 riporta i campi dei dati per le statistiche (art. 63 par. 1 lett. a–i regolamento EES).
25 RS 172.021
26 RS 235.11
27 FF 2019 1173