Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
L’EES è anzitutto utilizzato presso le frontiere esterne Schengen e dall’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA). L’architettura tecnica dell’EES è composta da un sistema centrale (banca dati centrale) e da un’interfaccia uniforme nazionale presso ciascun Stato membro. Il collegamento tra il sistema centrale dell’EES e l’interfaccia uniforme nazionale della Svizzera è assicurato dalla National Uniform Interface (NUI). In base al regolamento VIS3, il sistema centrale dell’EES è collegato al sistema centrale
d’informazione visti (C-VIS).
Le autorità migratorie svizzere accedono all’EES prevalentemente attraverso la NUI. Ai sensi dell’OVIS, l’accesso ai fini dell’elaborazione di un visto, passa attraverso il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS), mentre le autorità cantonali di polizia accedono all’EES mediante la NUI e i sistemi di consultazione in loro dotazione. La creazione di un «EES nazionale» non è mai stata oggetto di discussione poiché, grazie all’architettura tecnica dell’EES, la Svizzera può accedere al sistema centrale4 in ogni momento.
2 Punti essenziali del progetto
Il regolamento EES stabilisce quali autorità degli Stati Schengen possono accedere all’EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati nella misura in cui sia necessario per assolvere i loro compiti. L’articolo 103f nLStrI (disposizioni esecutive per l’EES) e
l’articolo 103g capoverso 3 nLStrI (controllo di confine automatizzato all’aeroporto) disciplinano le esigenze di concretizzazione a livello di ordinanza e riguardano i punti seguenti:
– le autorità federali e cantonali autorizzate a immettere, trattare e consultare online i dati nell’EES sono definite a livello di legge (art. 103c cpv. 1–2 nLStrI). La portata dei diritti di inserimento, trattamento e consultazione di tali autorità è disciplinata nel dettaglio a livello di ordinanza (griglia d’accesso di cui all’allegato 2 OSIU);
– l’EES va consultato per l’esame della domanda di visto e per la relativa decisione (art. 24 regolamento EES). L’EES può essere consultato anche per verificare
l’identità dei cittadini di Stati terzi o per identificarli (art. 26–27 regolamento EES). I corrispondenti diritti di consultazione delle autorità federali e cantonali sono disciplinati a livello di ordinanza (griglia d’accesso di cui all’allegato 2 OSIU);
– le autorità federali preposte alla sicurezza, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano autorizzate a chiedere al punto di accesso centrale i dati dell’EES ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi sono disciplinate a livello di legge (art. 103c cpv. 4
nLStrI). L’accesso ai dati attraverso il punto di accesso centrale è disciplinato a livello di ordinanza;
– per quanto riguarda la protezione dei dati, l’ordinanza disciplina più in dettaglio la sicurezza dei dati (art. 43 regolamento EES), i diritti in materia di protezione dei dati (rettifica, integrazione o cancellazione dei dati), la responsabilità per il trattamento dei dati (art. 39 e 52 regolamento EES) e la funzione dell’autorità di controllo (capo VII del regolamento EES).
3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.08.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
4 FF 2019 171, in particolare 183