Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)
Schengen che la Svizzera ha già recepito e attuato nella legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) in vigore dal 1° marzo 201923, il regolamento generale UE sulla protezione dei dati è stato definito dall’UE non rilevante per Schengen.
Pertanto il rimando del regolamento EES al regolamento generale UE sulla protezione dei dati non si applica alla Svizzera. Tuttavia, affinché l’UE continui a ritenere la Svizzera uno Stato con un livello adeguato di protezione dei dati, è fondamentale avvicinarsi in modo autonomo ai requisiti di cui al regolamento generale.
Capoverso 1
Il diritto di accesso è retto dalle disposizioni nazionali. Le norme per il necessario allineamento agli standard del regolamento generale UE sulla protezione dei dati sono state create nell’ambito della revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (17.059; Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati). Il 25 settembre 2020, il Parlamento ha adottato la legge sulla protezione dei dati completamente riveduta (LPD, RS 235.1). In base all’articolo 25 nLPD, chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. Il diritto di accesso permette di tenere sotto controllo i propri dati personali.
Il termine di referendum è scaduto il 14 gennaio 2021. Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore della revisione totale della LPD, che segnerà l’abrogazione della LPDS. Se l’EES dovesse diventare operativo prima dell’entrata in vigore della revisione della LPD, il diritto di accesso è disciplinato dalle disposizioni della LPDS e dalla legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati24. L’articolo 19 sarà coordinato a tempo debito con l’entrata in vigore della LPD rivista.
Capoverso 2
L’interessato può chiedere alla SEM informazioni sui i dati contenuti nell’EES che lo riguardano.
Art. 20 Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati
I dati registrati nell’EES sono conservati, secondo l’articolo 34 del regolamento EES, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della registrazione di partenza o di respingimento. Allo scadere del periodo di conservazione, i dati in questione sono cancellati automaticamente dal sistema centrale dell’EES. Secondo l’articolo 35 paragrafi 1 e 2 del regolamento EES, i dati inesatti o incompleti sono rettificati, integrati o cancellati anticipatamente dallo Stato Schengen responsabile.
Capoverso 1
L’articolo 52 del regolamento EES stabilisce la procedura da seguire quando una persona intende far rettificare, integrare o cancellare anticipatamente i dati nell’EES che la riguardano.
La procedura per rettificare i dati cambia a seconda che il responsabile del trattamento dei dati sia un’autorità svizzera o un altro Stato Schengen. Al momento di esaminare una richiesta, si deve anzitutto chiarire se si tratta di dati incompleti, inesatti o illecitamente registrati. Se emerge che i dati sono stati registrati in modo errato, occorre rettificarli, integrarli o cancellarli. Se, in base alle informazioni disponibili, non è possibile stabilire la correttezza e la legittimità dei dati in quanto un altro Stato Schengen è responsabile del trattamento, si può contattare lo Stato titolare del trattamento. Per contenere al minimo l’onere amministrativo
23 RS 235.3
24 RS 235.1