Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/8: Disposizioni esecutive per l'utilizzo del sistema di ingressi e uscite (sviluppi dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizioni esecutive concernenti l’uso del sistema di ingressi/uscite (sviluppo dell’acquis di Schengen)

so». Secondo la presente ordinanza si può rinunciare a consultare le banche dati se la probabilità di non trovarvi alcun riscontro è notevolmente maggiore di quella di trovarne uno. Per la definizione di «pericolo imminente alla vita di una persona» si rimanda al commento all’articolo 13 capoverso 2.

Art. 15 Consultazione e trasmissione dei dati

Capoverso 1

Se le condizioni per l’acquisizione dei dati sono adempiute, la CO fedpol consulta i dati dell’EES e se la ricerca dà un risultato positivo, li trasmette alle autorità richiedenti.

L’estensione dei dati varia in funzione dello scopo per cui vanno comunicati (lett. a e b).

Capoverso 2

La consultazione dell’EES per prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi nonché per stabilire i viaggi e i soggiorni precedenti sul territorio degli Stati

Schengen di una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, di un autore noto di un simile reato o di una persona nota presunta vittima di un simile reato si effettua in base ai:

– dati personali;

– dati relativi ai documenti di viaggio;

– dati relativi ai visti;

– dati biometrici.

Se dalla ricerca risulta che l’EES contiene dati sul cittadino di uno Stato terzo, le autorità hanno accesso ai dati dell’ESS delle categorie I-VI secondo la griglia dell’allegato 2.

Capoverso 3

La consultazione dell’EES per identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato si effettua esclusivamente in base ai dati biometrici. Se dall’interrogazione risulta che l’EES contiene dati sul cittadino di uno Stato terzo, le autorità hanno accesso ai dati dell’EES della categoria I secondo la griglia di cui all’allegato 2.

Art. 16 Scambio di informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il re-

golamento (UE) 2017/2226

Gli Stati membri dell’UE, in cui il regolamento EES non è ancora in vigore o non si applica, possono richiedere, in casi eccezionali di urgenza, i dati dell’EES a fini di prevenzione, accertamento o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi (art. 42 regolamento EES). Nella fattispecie si tratta di Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania20.

Si ha un caso eccezionale di urgenza quando vi è un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave (cfr. commento all’art. 13 cpv. 2).

Le richieste d’informazioni vanno inoltrate ai servizi di cui all’articolo 12 i quali le trasmettono alla CO fedpol. Quest’ultima è responsabile sia di verificare le domande sia di rispondere direttamente alle autorità straniere. Le domande sono esaminate in base agli articoli 13–15.

20 Stato 7.10.2020