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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine

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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 1: Categorie di dati

Art. 44

1

Il SIC tratta dati appartenenti alle seguenti categorie:

a. dati di cui necessita per l’adempimento di un compito di cui all’articolo 6 (dati informativi);

b. dati di cui necessita per l’adempimento dei propri compiti amministrativi (dati amministrativi).

2

Sono considerati dati informativi:

a. i dati provenienti da fonti pubbliche e non pubbliche sui quali è stata eseguita la verifica in entrata di cui all’articolo 45 (dati grezzi); e

b. i dati grezzi che sono stati contrassegnati per un ulteriore trattamento approfondito nonché i prodotti di tale ulteriore trattamento (dati di lavoro).

Sezione 2: Verifica dei dati in entrata

Art. 45 Verifica dei dati in entrata e attribuzione a una categoria di dati

1 Il SIC verifica se i dati in entrata sono dati informativi o dati amministrativi e li attribuisce a una categoria.

2 Se i dati sono attribuiti a entrambe le categorie, il SIC li contrassegna di conseguenza e li tratta come dati informativi; è fatto salvo l’articolo 67.

3 Se i dati non possono essere attribuiti a nessuna delle due categorie, il SIC distrugge o anonimizza i dati in questione oppure li rinvia al mittente.

4 Qualora, per verificare se si tratta di dati informativi, siano necessari ulteriori accertamenti, il SIC può comunicare i dati ad autorità svizzere ed estere nonché a terzi alle condizioni di cui agli articoli 59–62 e richiedere e acquisire dati supplementari che gli consentano di eseguire tale verifica. Le autorità d’esecuzione cantonali possono farlo presso autorità svizzere e terzi.

Art. 46 Verifica dell’applicazione dell’articolo 5 capoverso 5

1 Se si tratta di dati informativi, il SIC verifica se è applicabile l’articolo 5 capoverso 5. Se l’articolo 5 capoverso 5 è applicabile e se non vi sono eccezioni secondo l’articolo 5 capoversi 6 e 8, il SIC anonimizza i dati personali.

2 Per i dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico e per i dati personali memorizzati separatamente che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, tale verifica è eseguita solo prima dell’utilizzazione di questi dati come dati di lavoro da parte del SIC.