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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
del SIC, dalle autorità d’esecuzione cantonali, dai servizi svizzeri che operano su mandato del SIC e da fonti umane.
Art. 83 cpv. 2
2 I ricorsi contro decisioni concernenti l’obbligo speciale d’informazione dei privati, gli obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nell’ambito dell’esplorazione di segnali via cavo nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non hanno effetto sospensivo.
Titolo dopo l’art. 83
Capitolo 6a: Disposizioni penali, giurisdizione e comunicazione
Art. 83a Violazione del divieto di organizzazioni
1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo l’articolo 74 capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a CP11), se l’autore si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione o del gruppo.
3 È punibile secondo il capoverso 1 anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP.
Art. 83b Violazione del divieto di determinate attività
1 Chiunque intenzionalmente viola un divieto di determinate attività secondo l’articolo 73 capoverso 1 è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la multa è di 40 000 franchi al massimo.
Art. 83c Disobbedienza a decisioni e violazione dell’obbligo del segreto
1 Sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un’altra legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a. non dà seguito nei termini impartiti a una decisione intimatagli dal SIC o dal servizio preposto all’esecuzione con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo;
b. non ha mantenuto il segreto nei confronti di terzi secondo l’articolo 25 capoverso 1bis o secondo l’articolo 43 capoverso 3.
2 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto
11 RS 311.0
12 RS 313.0