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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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1 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 2 cpv. 2 lett. f
2 Sono misure preventive di polizia:
f. le misure di cui alla sezione 5b contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni.
Titolo prima dell’art. 24h
Sezione 5b: Misure contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni.
Art. 24h Divieto di recarsi in un Paese determinato
1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
a. essa è stata condannata perché ha partecipato, o eccezionalmente se vi sono prove della polizia in merito a tale partecipazione, ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di una dimostrazione o manifestazione in Svizzera o all’estero; e
b. in base a indizi concreti e attuali si deve presumere che essa lascerà la Svizzera per partecipare ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di una manifestazione o dimostrazione di carattere internazionale nel Paese di destinazione.
2 Per prove della polizia secondo il capoverso 1 lettera a si intendono segnatamente:
a. denunce a seguito di accertamenti della polizia;
b. decisioni di tenuta a distanza e di allontanamento da parte della polizia.
3 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi.
4 Il divieto è segnalato nel RIPOL. Fedpol lo comunica alle autorità di frontiera nonché alle autorità di sicurezza competenti all’estero.
14 RS 120