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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
contenuto dell’informazione, ha aperto un’inchiesta secondo l’articolo 49 LPD. Tale comunicazione sostituisce l’informazione secondo l’articolo 49 capoverso 4 LPD.
5 Se l’IFPDT riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il rifiuto, la limitazione, il differimento o il contenuto dell’informazione, dispone che tali errori vengano corretti.
6 La comunicazione di cui al capoverso 4 ha sempre lo stesso tenore e non viene motivata. L’IFPDT rende attento il richiedente al fatto che può domandare al TAF di verificare la comunicazione di cui al capoverso 4.
7 Qualora il richiedente renda verosimile che un rifiuto, una limitazione o un differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può ordinare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non rappresenti una minaccia o un pericolo per la sicurezza interna o esterna
8 Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e le comunicazioni di cui ai capoversi 3 e 4 non sono impugnabili.
Art. 64 Disposizioni particolari sul diritto d’accesso
L’obbligo di informazione sui dati personali contenuti nella PES compete alle autorità della Confederazione e dei Cantoni che li hanno memorizzati.
Art. 65 Verifica da parte del TAF
1Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all’articolo 63a capoverso 6 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.
2 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti.
Art. 66
Abrogato
Titolo prima dell’art. 68
Sezione 3: Archiviazione
Art. 68 cpv. 1 e 4
1 Il SIC e l’autorità di vigilanza indipendente offrono all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati e gli altri documenti non più necessari o destinati alla cancellazione. I dati e gli altri documenti del SIC e dell’autorità di vigilanza indipendente sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.