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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 47 Delega degli obblighi di verifica
Il SIC può delegare ad altri servizi dell’Amministrazione federale il compito di verificare se si tratta dati informativi e se è applicabile l’articolo 5 capoverso 5 nonché archiviare in modo automatizzato i dati verificati da tali servizi se, mediante un mandato di acquisizione sufficientemente concreto o apposite formazioni è garantito che i dati sono necessari per l’adempimento di un compito di cui all’articolo 6.
Art. 48 Misure preparatorie
Il SIC può memorizzare separatamente per un periodo di tempo limitato i dati informativi che riceve e prepararli per la verifica in entrata se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige.
Art. 49 Contrassegnazione dei dati informativi
Il SIC contrassegna i dati informativi in particolare per la gestione dei diritti d’accesso e dei termini di conservazione nonché per la direzione politica da parte del Consiglio federale. In particolare, contrassegna:
a. i dati che servono a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–4 e 6 nonché i dati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–d;
b. i dati che servono a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5;
c. i dati provenienti da fonti d’informazioni pubbliche (art. 13);
d. i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 26);
e. i dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero (art. 36 cpv. 5);
f. i dati per la gestione di fonti umane;
g. i dati che servono a gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);
h. i dati che tratta in applicazione dell’articolo 5 capoverso 6;
i. i dati che tratta in applicazione dell’articolo 5 capoverso 8;
j. i dati provenienti dall’analisi tecnica di ciberattacchi rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza;
k. i dati delle autorità d’esecuzione cantonali;
l. i dati di cui necessita per ulteriori accertamenti secondo l’articolo 45 capoverso 4;
m. i dati a cui hanno accesso altre autorità (art. 55) e le autorità d’esecuzione cantonali (art. 57).