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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine

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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 61 cpv. 1

1 Il SIC può comunicare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, ad autorità estere. Prima di ogni comunicazione verifica che essa sia ammessa.

Art. 62 Comunicazione di dati personali a terzi

La comunicazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, a terzi è ammessa unicamente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a. la persona interessata vi ha acconsentito o la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;

b. la comunicazione è necessaria per sventare una grave minaccia immediata;

c. la comunicazione è necessaria per motivare una richiesta d’accesso;

d. la comunicazione è necessaria ai fini della verifica di cui all’articolo 46.

Titolo prima dell’art. 63

Sezione 2: Diritto d’accesso

Art. 63 Diritto d’accesso a dati amministrativi

Il diritto d’accesso a dati esclusivamente amministrativi è retto dagli articoli 25 e 26 LPD9.

Art. 63a Diritto d’accesso a dati informativi

1 Il SIC informa il richiedente se tratta dati personali che lo concernono. Per i motivi di cui all’articolo 26 LPD10 può rifiutare, limitare o differire l’informazione.

2 Qualora differisca l’informazione, non appena vengono meno i motivi del differimento, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente le informazioni in virtù della LPD purché la fornitura di tali informazioni non comporti un onere di lavoro eccessivo.

3 Il SIC rende attento il richiedente al fatto che può domandare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati personali che lo concernono sono trattati in modo lecito, se il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’informazione sono giustificati e se l’informazione di cui al capoverso 1 è stata fornita correttamente.

4 Su domanda del richiedente, l’IFPDT effettua la verifica di cui al capoverso 3; comunica al richiedente che nessun dato personale che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che, a seguito di errori nel trattamento dei dati personali o nella fornitura dell’informazione oppure riguardanti il rifiuto, la limitazione, il differimento o il

9 RS 235.1

10 RS 235.1