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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
c. ciò è necessario per proteggere un’organizzazione o una persona da un’attività secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
d. si tratta di dati che servono alla valutazione o alla gestione delle fonti;
e. ciò è indispensabile per la gestione della rete informativa integrata da parte del SIC (art. 54 cpv. 1) o per la definizione delle misure di polizia di sicurezza da parte delle autorità incaricate di ordinare tali misure.
7 Il SIC cancella i dati personali trattati in virtù del capoverso 6 lettera b non appena viene meno il motivo del trattamento, ma al più tardi dopo un anno dall’entrata di tali dati, salvo che il motivo sussista ancora.
8 Al fine di valutare le minacce rappresentate da organizzazioni, gruppi e persone, il SIC può acquisire e trattare i dati di cui al capoverso 5 relativi a:
a. organizzazioni e gruppi della lista d’osservazione (art. 72);
b. persone che partecipano a un’organizzazione o a un gruppo di questo tipo, mettono a sua disposizione risorse umane o materiale, organizzano azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, reclutano adepti o promuovono in altro modo le sue attività secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
Art. 6 cpv. 1 lett. b, 2bis e 5
1 Il SIC acquisisce e tratta dati al fine di:
b. accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della sicurezza che avvengono all’estero e nel ciberspazio:
2bis Il SIC gestisce la rete informativa integrata permanente e, se necessario, quella basata sulla situazione e allestisce il quadro della situazione relativa ai fatti rilevanti sotto il profilo della sicurezza che avvengono in Svizzera e all’estero.
5 Il SIC intrattiene contatti con i gestori di infrastrutture critiche e assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di tali infrastrutture.
Art. 7 cpv. 1 lett. e–h, e 1bis–3
1 Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:
e. analizzare l’utilizzazione dei suoi dati e degli apparecchi messi a disposizione da parte del collaboratore; in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza o di violazioni di prescrizioni di servizio, anche all’insaputa della persona interessata;
f. in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza può raccogliere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza su un collaboratore nonché acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d’informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati per valutare se deve avviare un nuovo controllo di sicurezza relativo alle persone;