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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 24i Richiesta
La richiesta di ordinare il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere presentata dall’autorità cantonale o comunale competente e dal SIC. La richiesta deve essere motivata.
Art. 24j Durata del divieto di recarsi in un Paese determinato
Il divieto di recarsi in un Paese determinato decorre al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino alla sua conclusione.
Art. 24k Limite di età
Il divieto di recarsi in un Paese determinato è pronunciato solo contro persone che hanno compiuto i 15 anni.
Art. 24l Trattamento e comunicazione dei dati
1 Ai fini della richiesta di un divieto di recarsi in un Paese determinato, il SIC e le autorità cantonali o comunali competenti possono trattare dati personali degni di particolare protezione.
2 Per verificare se le condizioni per ordinare il divieto di recarsi in un Paese determinato sono soddisfatte e per eseguirlo, fedpol può trattare dati personali degni di particolare protezione.
3 Ai fini dell’attuazione del divieto di recarsi in un Paese determinato, i collaboratori dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per i controlli di persone possono trattare i relativi dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.
4 Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono comunicarsi a vicenda i dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente sezione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
5 Fedpol può comunicare dati personali degni di particolare protezione ad autorità di sicurezza estere se i dati sono necessari ai fini dell’attuazione del divieto di recarsi in un Paese determinato e se il destinatario li utilizza esclusivamente a questo scopo. La comunicazione è ammessa soltanto alle condizioni di cui alla sezione 3 LPD15.
Art. 24m Tutela giurisdizionale
1 La decisione pronunciata da fedpol può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
15 FF 2020 6695