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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine

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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»

g. fino al termine di un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 27–48 e seguenti della legge del 18 dicembre 20203 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) su una persona che rientra nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un’assunzione presso il SIC, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d’informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati;

h. in merito a persone e ad aziende che si candidano per mandati a suo favore o che li eseguono, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, da sistemi d’informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati, se non sono stati eseguiti né un controllo di sicurezza relativo alle persone né una procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la LSIn.

1bis Le misure di cui al capoverso 1 lettere e e f necessitano del consenso scritto di un membro della direzione.

2 Il SIC gestisce una rete informatica protetta per impedire a persone non autorizzate di accedere ai propri dati che necessitano di una protezione particolare.

3 Il SIC può dichiarare soggetti ad autorizzazione i viaggi privati dei propri collaboratori in o attraverso Paesi con rischi particolari.

Art. 8 cpv. 1

1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a minacce particolari.

Art. 9 cpv. 3 e 4

3 Le autorità d’esecuzione cantonali possono spontaneamente fare chiarezza su indizi di minacce secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a. Se constatano una minaccia, nel quadro dell’adempimento dell’obbligo di informazione e di comunicazione secondo gli articoli 19 e 20 sono tenuti a rispettare l’articolo 5 capoverso 5.

4 Il SIC è il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 5 lettera j della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati (LPD) per quanto concerne i trattamenti di dati effettuati dalle autorità d’esecuzione cantonali secondo la presente legge.

Art. 14 cpv. 3

3 Per tutta la durata dell’osservazione, il SIC può impiegare, al fine di fornire sostegno, un apparecchio di localizzazione sul veicolo o sull’oggetto interessato qualora ciò sia necessario per garantire la continuità dell’osservazione. L’apparecchio di localizzazione può trasmettere alle persone addette all’osservazione solo dati di localizzazione. Le persone addette all’osservazione smettono di trasmettere i dati di localizzazione quando terminano l’osservazione o quando si perde definitivamente il contatto visivo con il veicolo o l’oggetto osservato. Gli eventuali dati memorizzati

3 RS… (FF 2020 8755)

4 RS 235.1 [FF 2020 6695]