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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
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Per adempiere le proprie attività di vigilanza, l’autorità di vigilanza indipendente può esigere la collaborazione dei fornitori di servizi postali e di telecomunicazione e l’accesso ai loro locali.
Art. 78a Risultato delle verifiche e attuazione delle raccomandazioni
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L’autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni destinate a tutti i servizi su cui vigila secondo l’articolo 78 capoverso 1.
2
Il DDPS provvede all’attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone al Consiglio federale per decisione.
3 L’autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto il risultato delle proprie verifiche ai servizi responsabili dei Cantoni. Informa l’organo di vigilanza cantonale in merito alle raccomandazioni che rivolge alle autorità d’esecuzione cantonali.
4 L’organo di vigilanza cantonale provvede all’attuazione delle raccomandazioni che sono di esclusiva competenza cantonale. Se rifiuta una raccomandazione, la sottopone ai servizi cantonali responsabili per la decisione.
Art. 78b Coordinamento interno
L’autorità di vigilanza indipendente coordina le proprie attività con le attività di vigilanza parlamentare e con le attività di altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 78c Collaborazione con autorità di vigilanza e organizzazioni estere
Considerando l’articolo 70 capoverso 1 lettera f, per l’esecuzione della vigilanza l’autorità di vigilanza indipendente può collaborare con autorità di vigilanza e organizzazioni estere:
a. ricevendo o trasmettendo dati pertinenti;
b. organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni o partecipandovi.
Art. 78d Rapporto d’attività e informazione del pubblico
L’autorità di vigilanza indipendente informa in merito alle proprie attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.
Art. 79
Abrogato
Art. 80 cpv. 4, primo periodo
4 Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori