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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
4 Il SIC e l’autorità di vigilanza indipendente distruggono, dopo l’avvenuto versamento, i dati versati all’Archivio federale e, dopo l’avvenuta cancellazione, i dati e gli altri documenti che l’Archivio federale considera privi di valore archivistico.
Art. 70 cpv. 1 lett. d e cpv. 3
Cpv. 1 lett. d abrogata
3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale in materia di attività informative con riferimento alla protezione delle informazioni e alla formazione nonché la partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e. Può inoltre concludere trattati internazionali classificati «segreto» secondo l’articolo 13 capoverso 3 della legge sulla sicurezza delle informazioni.
Art. 74 cpv. 4–7
Abrogati
Art. 75 Autocontrollo da parte del SIC
Mediante adeguate misure di assicurazione della qualità e di controllo il SIC garantisce che tanto in seno al SIC quanto da parte delle autorità d’esecuzione cantonali l’esecuzione della presente legge sia conforme al diritto.
Art. 77 cpv. 2, dal secondo al quarto periodo
2
… L’autorità di vigilanza indipendente inoltra ogni anno la bozza del proprio preventivo al Consiglio federale tramite il DDPS. Il Consiglio federale la trasmette all’Assemblea federale senza modifiche. L’autorità di vigilanza indipendente assume il proprio personale.
Art. 78 Attività di vigilanza dell’autorità di vigilanza indipendente
1
L’autorità di vigilanza indipendente vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali nonché di terzi e di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia delle attività.
2
L’autorità di vigilanza indipendente ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili nonché a tutti i locali dei servizi sottoposti a vigilanza. Può esigere fotocopie dei documenti consultati. Nel quadro delle proprie attività di vigilanza può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l’accesso a documenti, sempreché vi sia un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza.
3
Per adempiere le proprie attività di vigilanza, l’autorità di vigilanza indipendente può accedere a tutti i dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può altresì accedere a dati personali degni di particolare protezione. I dati rilevati possono essere memorizzati solo fino al termine della verifica. Il responsabile verbalizza gli accessi ai dati.