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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
5 Se il proseguimento dell’esecuzione della misura è rifiutato, il capo del DDPS decide in merito all’eventuale utilizzazione dei dati già acquisiti.
6 Se altri servizi collaborano all’esecuzione della misura, il direttore del SIC comunica loro la fine di detta misura.
Art. 39 cpv. 1, 2, secondo periodo, 3, primo periodo (concerne soltanto il testo
francese) e terzo periodo, e 4 lett. b e c
1 e 2 Concerne soltanto il testo francese
3 … Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche in Svizzera.
4 Il Consiglio federale disciplina:
b. concerne soltanto il testo francese
c. la durata massima del periodo durante il quale il servizio addetto all’esplorazione può conservare i dati relativi ai contenuti e ai collegamenti registrati nell’ambito dell’esplorazione.
Art. 41 cpv. 1 lett. b e d, 1bis–3
1 Se intende assegnare un mandato per l’esplorazione di segnali via cavo, il SIC presenta al TAF una domanda in cui figurano:
b. la motivazione dell’idoneità, della necessità e della ragionevolezza dell’impiego;
d. concerne soltanto il testo francese.
1bis Il TAF decide entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione.
2 Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 29–32.
3 L’autorizzazione è valida per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta di sei mesi al massimo secondo la stessa procedura.
Art. 42 cpv. 1, 3 e 3bis
1 e 3 Concerne soltanto il testo francese
3bis Il servizio addetto all’esplorazione può analizzare i segnali e i dati rilevati nel quadro di mandati esistenti al fine di ottenere dati tecnici sui flussi di dati che non può ricevere dai gestori di reti filari e dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il SIC può utilizzare questi riscontri per la formulazione delle domande.
Titolo prima dell’art. 44