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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine

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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 58 Accesso alla PES mediante procedura di richiamo

1 I collaboratori del SIC, delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché della Polizia di Stato del Principato del Liechtenstein incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza oppure della valutazione o della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso mediante procedura di richiamo alla PES per i seguenti scopi:

a. gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);

b. utilizzare la PES come strumento di condotta;

c. comunicare dati allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

2 In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere l’accesso temporaneo mediante procedura di richiamo ai dati della PES di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell’evento.

Art. 58a Accesso a dati amministrativi mediante procedura di richiamo

1 I collaboratori del SIC hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati amministrativi.

2 I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati amministrativi del SIC che sono memorizzati nel loro ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione.

3 Il SIC può concedere a persone esterne l’accesso temporaneo mediante procedura di richiamo a dati amministrativi nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento di un mandato o per la manutenzione e l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura informatica.

Sezione 6: Controllo della qualità

Art. 58b Dati personali informativi del SIC

1 Il SIC verifica periodicamente se necessita ancora dei dati di lavoro che ha attribuito a una persona in adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1. Se non necessita più di tali dati di lavoro, cancella i dati non più necessari.

2 Il SIC rettifica, cancella o contrassegna i dati personali inesatti riscontrati in occasione della verifica; è fatto salvo l’articolo 51 capoverso 2.

3 L’organo interno di controllo della qualità del SIC assume in particolare i compiti seguenti:

a. verifica, per tutti i dati di lavoro che il SIC tratta e ha attribuito a una persona in adempimento del compito di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5, se il SIC necessita di tali dati a tal fine, se i dati sono esatti e se l’articolo 5 capoverso 5 è stato rispettato;