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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
nell’apparecchio di localizzazione vanno cancellati al più tardi al termine dell’osservazione.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2–4
Concerne soltanto il testo francese
Art. 18 cpv. 1 lett. bbis e c nonché cpv. 2 lett. a e b
1 Il capo del DDPS può autorizzare l’assegnazione di un’identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l’acquisizione di dati:
bbis. collaboratori di servizi svizzeri che operano su mandato del SIC conformemente all’articolo 34 capoverso 1;
c. concerne soltanto il testo francese
2 L’identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l’acquisizione di dati. L’utilizzazione è limitata:
a. a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali o dei servizi svizzeri che operano su mandato del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
b. concerne soltanto il testo francese
Art. 19 cpv. 2 lett. f e cpv. 3
2 Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:
f. da attività nel ciberspazio rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza.
3 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza.
Art. 20 cpv. 1 lett. b, i e j nonché cpv. 2
1 Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti:
b. l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC);
i. autorità competenti per l’esercizio e la protezione di sistemi informatici o che sostengono la protezione di sistemi informatici;
j. autorità di vigilanza sul mercato finanziario e autorità che, conformemente alla legge del 10 ottobre 19975 sul riciclaggio di denaro (LRD), ricevono co-