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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
3 Il SIC può trattare dati personali a discarico se tratta già dati personali a carico relativi alla stessa persona o organizzazione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
a. il catalogo dei dati personali;
b. i diritti d’accesso;
c. la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell’ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta;
d. la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge;
e. la cancellazione e la distruzione dei dati;
f. la sicurezza dei dati.
5 Il Consiglio federale stabilisce inoltre, in un elenco non pubblico, le categorie di stranieri di cui il SIC tratta i dati di entrata o uscita per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.
Art. 53 Trattamento da parte delle autorità d’esecuzione cantonali
1 Le autorità d’esecuzione cantonali trattano i dati che hanno ricevuto dal SIC o che hanno acquisito conformemente alla presente legge esclusivamente nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione. Possono memorizzare per un breve periodo di tempo i dati nell’ambiente di lavoro cantonale al fine di riversarli nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione. Per i dati memorizzati nell’ambiente di lavoro cantonale si applicano le disposizioni della presente legge
2 Se le autorità d’esecuzione cantonali trattano dati conformemente al diritto cantonale, provvedono affinché tali dati non contengano indicazioni riguardo all’esistenza e al contenuto di dati trattati secondo la presente legge.
3 Le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare i dati che hanno ricevuto dal SIC o che hanno acquisito conformemente alla presente legge nella misura in cui ciò sia necessario per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale stabilisce a chi e a quale scopo possono essere comunicati questi dati.
4 La durata di conservazione dei dati delle autorità d’esecuzione cantonali nell’ambiente di lavoro messo a disposizione dalla Confederazione è di cinque anni al massimo.
Sezione 4: Presentazione elettronica della situazione
Art. 54
1 La presentazione elettronica della situazione (PES) serve al SIC per gestire la rete informativa integrata.