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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 50 Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad
autorizzazione
1 Il SIC garantisce che i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione siano espressamente contrassegnati e vengano sottoposti a una verifica secondo l’articolo 46 o distrutti entro la conclusione della relativa operazione.
2 Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona appartenente a una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP7 la cernita e distruzione dei dati non necessari avvengono sotto la direzione del TAF. Se la misura riguarda un’altra persona, vanno distrutti anche i dati in merito ai quali una persona può avvalersi della facoltà di non deporre secondo gli articoli 171–173 CPP.
3 In casi specifici il SIC può contrassegnare come dati di lavoro i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, sempre che essi siano necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 e che non sia applicabile l’articolo 5 capoverso 5.
Sezione 3: Trattamento di dati di lavoro
Art. 51 Dati di lavoro
1 Prima di contrassegnare i dati grezzi come dati di lavoro (art. 44 cpv. 2), il SIC ne verifica l’esattezza.
2 Il SIC può trattare dati personali che si rivelano essere falsi nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6. Contrassegna i dati in questione come falsi.
Art. 52 Trattamento da parte del SIC
1 Il SIC può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, segnatamente per i seguenti scopi:
a. per gli scopi menzionati nell’articolo 6, in particolare individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
b. analizzare i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione nonché i dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione;
c. valutare e gestire le fonti e i sensori informativi;
d. gestire la rete informativa integrata (art. 54 cpv. 1);
e. garantire il trattamento dei dati e l’archiviazione in modo lecito (art. 44–68).
2 Il SIC può eseguire profilazioni, comprese profilazioni ad alto rischio, sulla base di tali dati nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la minaccia rappresentata da una persona per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.