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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine
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Legge sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»
b. controlla a campione la legalità, la proporzionalità e l’esattezza dei dati personali informativi trattati dal SIC negli altri settori di compiti;
c. insieme al responsabile della protezione dei dati del SIC, organizza la formazione interna dei collaboratori del SIC e delle autorità d’esecuzione cantonali ai fini del rispetto delle prescrizioni della presente legge relative al trattamento dei dati.
4 Il controllo della qualità dei dati personali del sistema d’informazione PES compete all’autorità che li ha memorizzati.
Art. 58c Dati personali informativi delle autorità d’esecuzione cantonali
1 L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione la legalità, la proporzionalità e l’esattezza del trattamento dei dati personali informativi da parte delle autorità d’esecuzione cantonali.
2 Il SIC informa le autorità d’esecuzione cantonali se i rapporti inviatigli da queste ultime contengono dati personali che non sono necessari ai fini dell’adempimento di un compito di cui all’articolo 6 o che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 capoverso 5. Tali dati personali vanno distrutti o anonimizzati sia presso il SIC sia presso le autorità d’esecuzione cantonali.
Titolo prima dell’art. 59
Capitolo 4a: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati
Sezione 1: Comunicazione di dati personali da parte del SIC
Art. 59 Verifica dei dati personali prima della comunicazione
Prima di ogni comunicazione di dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, il SIC si assicura che tali dati soddisfino le prescrizioni legali e che la loro comunicazione sia ammessa e necessaria nel caso concreto.
Art. 60 cpv. 1 e 3
1 Il SIC comunica dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e dati personali risultanti da una profilazione, ad autorità svizzere nella misura in cui ciò sia necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate.
3 Il SIC comunica a un’autorità di perseguimento penale dati personali provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ogniqualvolta contengano indizi concreti di un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale.