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Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 33 pagine

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Legge federale sulle attività informative «%ASFF_YYYY_ID»

nonché acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d’informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati per valutare se deve avviare un nuovo controllo di sicurezza relativo alle persone;

b. fino al termine di un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 27–48 e seguenti della legge del 18 dicembre 202024 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) su una persona che rientra nella rosa ristretta dei candidati ai fini di un’assunzione presso fedpol, richiedere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e acquisire e trattare dati provenienti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi d’informazione a esso accessibili nonché dai suoi propri dati.

2 Le misure di cui alla lettera a necessitano del consenso scritto di un membro della direzione.

7 Legge militare25

Art. 99 cpv. 5, secondo periodo

5

... La vigilanza sul servizio informazioni è retta dagli articoli 78–78d LAIn.

8 Legge sulle armi26

Art. 9 cpv. 2

2 L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 201527 sulle attività informative.

Art. 32c cpv. 7

7 I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia (fedpol), al Servizio delle autorità informative della Confederazione nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali.

24 RS… (FF 2020 8755)

25 RS 510.10

26 RS 514.54

27 RS 121