Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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Circa due terzi delle agenzie nazionali sono organizzate come istituti pubblici che, conformemente alla legislazione comunitaria pertinente per il programma Erasmus+11, devono avere una personalità giuridica autonoma e proprie competenze decisionali per svolgere i loro compiti (ca. 40 agenzie). La maggior parte di esse è stata istituita o designata per decisione del rispettivo Governo; alcune sono fondazioni di diritto pubblico.

Cinque agenzie (ovvero quasi il 10 %) sono organizzate come associazioni. I loro membri possono provenire dai ministeri competenti e/o essere altri attori del settore della formazione (p. es. il servizio tedesco Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, posto sotto la responsabilità delle scuole universitarie e delle associazioni studentesche).

In quattro Paesi il compito di fungere da agenzia nazionale è stato affidato a istituti già esistenti che non sono né organizzazioni di diritto pubblico né associazioni. Si tratta, per esempio, di fondazioni di utilità pubblica (Repubblica Ceca) o di Sagl, come il servizio austriaco Österreichischen Austauschdienst OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung. Due agenzie nazionali fanno formalmente parte del ministero responsabile della loro gestione (Danimarca, Spagna).

In base alla normativa europea in materia, le autorità nazionali regolano in piena autonomia i rapporti con le proprie agenzie nazionali. In generale attribuiscono mandati di prestazioni alle agenzie nazionali e versano loro dei contributi a copertura dei costi di esercizio, dato che solo una parte di questi costi è coperta dai budget dell’UE.

La gestione interna delle agenzie nazionali è solitamente affidata a un consiglio di vigilanza che riunisce i vari organi responsabili. A seconda del Paese e dell’agenzia, sono coinvolti diversi ministeri, ma talvolta anche gruppi d’interesse centrali delle attività (p. es. scuole universitarie, datori di lavoro, dipendenti, organizzazioni giovanili). Inoltre, molte agenzie ricorrono a comitati di esperti con funzioni consultive.

L’organizzazione e la struttura direttiva proposte per l’agenzia nazionale Movetia corrispondono quindi alla prassi della maggior parte dei Paesi europei che partecipano a Erasmus+. La soluzione proposta sarebbe anche compatibile con la legislazione applicabile dell’UE, il che costituirebbe un vantaggio qualora la Svizzera ottenesse l’auspicato status di Paese associato a Erasmus+.

1.6 Attuazione

A causa della sua complessità e dei molteplici compiti e fasi intermedie che comporta, il processo di transizione dall’attuale FPSM di diritto privato al nuovo istituto di diritto pubblico denominato «Movetia» sarà oneroso. Dopo l’adozione della nuova legge da parte delle Camere federali, bisognerà prevedere una fase di transizione e sviluppo della durata di due anni.

I compiti da eseguire in questa fase comprendono l’adozione da parte del Consiglio federale di un’ordinanza contenente le disposizioni d’esecuzione previste dalla legge, la costituzione degli organi dell’istituto, l’elaborazione e l’approvazione dell’ordinanza sul personale, la prima emanazione di obiettivi strategici, il trasferimento dei rapporti di lavoro dell’ex FPSM, la regolamentazione dell’affiliazione a PUBLICA, l’iscrizione nei registri pubblici e lo scioglimento formale della FPSM.

1.7 Stralcio di interventi parlamentari

L’elaborazione della presente legge Movetia non prevede che vengano tolti dal ruolo interventi parlamentari.

11 Cfr. in particolare gli articoli 26 e 27 del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.