Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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2.1 Legge Movetia

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La competenza della Confederazione per l’atto legislativo sull’organizzazione qui proposto si fonda sulla sua competenza generale sancita dalla Costituzione federale per gli affari esteri, sul suo mandato di coordinamento con i Cantoni nella promozione dello spazio formativo svizzero e sulle sue competenze sussidiarie per le misure volte a promuovere la formazione, l’attività extrascolastica di fanciulli e giovani, le attività culturali d’interesse nazionale e la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

Art. 1 Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità

Cpv. 1: all’inizio dell’avamprogetto di legge si stabilisce che la Confederazione gestisce l’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità con la collaborazione dei Cantoni, chiamati concretamente a partecipare al consiglio d’amministrazione (art. 6 cpv. 3), alla preparazione degli obiettivi strategici (art. 20 cpv. 2 e 3) e ai colloqui con il proprietario (non contemplati dall’atto normativo).

Cpv. 2: così come altre organizzazioni sostenute dalla Confederazione e che svolgono compiti federali esternalizzati nel senso di prestazioni di carattere monopolistico, anche Movetia è un istituto di diritto pubblico della Confederazione. Rientra quindi nell’Amministrazione federale decentralizzata.

Cpv. 3: fatto salvo e nel quadro di quanto previsto dalle disposizioni del presente atto legislativo sulla sua organizzazione, Movetia si organizza in modo autonomo, per esempio con il regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione. Movetia tiene una propria contabilità.

Cpv. 4: Movetia deve essere gestita in base ai principi dell’economia aziendale, come gli altri istituti di diritto pubblico della Confederazione. Nell’esecuzione dei suoi compiti deve impiegare i mezzi finanziari a sua disposizione in modo economico ed efficiente sotto il profilo dei risultati e delle prestazioni. Costi e benefici devono essere equilibrati.

Cpv. 5: il Consiglio federale stabilisce la sede dell’agenzia nazionale in un’ordinanza. La denominazione dell’agenzia viene invece stabilita direttamente in una disposizione organizzativa (cpv. seguente).

Cpv. 6: il nome abbreviato «Movetia», usato per la nuova «Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità», corrisponde al nome commerciale finora usato per l’agenzia nazionale «Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità» (FPSM). L’attuale marchio «Movetia» diventa così il nome ufficiale abbreviato del nuovo istituto di diritto pubblico.

Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi sovraordinati di Movetia si desumono dalle relative leggi federali, nel quadro delle quali le vengono delegati determinati compiti di attuazione: la LCMIF è la base per la promozione della cooperazione e della mobilità internazionali nella formazione; la legge sulle lingue (LLing; RS 441.1) costituisce la base per promuovere lo scambio nazionale nella formazione scolastica, la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche e il consolidamento della coesione interna del Paese, mentre la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) pone le fondamenta per gli scambi e la mobilità dei giovani nel settore extrascolastico a livello nazionale e internazionale, ampliando così il campo d’applicazione dei primi due obiettivi menzionati anche al settore extrascolastico.

A complemento di questi obiettivi che poggiano su atti normativi federali separati, occorre sancire in modo esplicito come obiettivo trasversale, direttamente nella disposizione organizzativa, che con l’agenzia nazionale la Confederazione sostiene anche i Cantoni nelle loro attività di scambio e mobilità e garantisce il coordinamento federale e cantonale. Tale obiettivo è qui formulato molto genericamente e può servire a diverse attività di Movetia, fra cui compiti di coordinamento e