Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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promozione generali nel quadro delle attività che le sono affidate dalla Confederazione e che vanno anche a vantaggio dei Cantoni, come pure attività di sostegno specifiche realizzate su mandato separato dei Cantoni o affidate come compito da questi ultimi e indennizzate tramite contributi a copertura dei costi. Contrariamente alle relative disposizioni dell’articolo seguente concernenti i compiti (v. in particolare art. 3 cpv. 5), questo obiettivo non ha implicazioni dirette per quanto riguarda le modalità di finanziamento dell’agenzia nazionale.
Un eventuale obiettivo di sostengo per le scuole svizzere all’estero tramite l’assunzione e il distaccamento di persone con un’abilitazione svizzera all’insegnamento dovrebbe essere integrato in questo articolo con una revisione parziale della legge qualora si volessero affidare a Movetia compiti di questo tipo.
Gli obiettivi sono tutti accomunati dal fatto di rientrare nel settore politico della promozione degli scambi e della mobilità che, vista la ripartizione dei compiti all’interno della Confederazione e fra Confederazione e Cantoni, ha carattere trasversale. Il mandato conferito a Movetia con compiti in tal senso è dunque coerente a livello tematico, consente una migliore visione d’insieme e un migliore coordinamento fra i diversi settori parziali e corrisponde così al ruolo che la Confederazione e i Cantoni hanno previsto per l’agenzia nazionale conformemente alla strategia per gli scambi e la mobilità.
Art. 3 Compiti
Cpv. 1: in quanto agenzia nazionale, Movetia deve occuparsi globalmente di compiti di attuazione essenziali nel settore della promozione degli scambi e della mobilità per attività nazionali, ma anche internazionali.
I compiti di cui alle lettere a – c (che, secondo la LCMIF, la Confederazione deve delegare a un’agenzia nazionale) sono da posizionare nel settore internazionale. Si tratta sostanzialmente di avviare un’associazione della Svizzera ai programmi di formazione dell’Unione europea oppure, in alternativa, di avviare programmi federali indipendenti («soluzione svizzera»), ivi incluse le necessarie misure di accompagnamento. Fra le questioni pratiche relative all’attuazione rientrano in particolare i compiti di informazione e promozione, la consulenza fornita ai richiedenti, la ricezione e l’esame delle domande, la decisione e la gestione dei contributi federali, l’esame di rapporti sui progetti, la valutazione e la divulgazione di risultati e buone pratiche nonché la verifica dell’efficacia.
L’attuazione delle misure per promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche di cui alla lettera d costituiscono analoghi compiti federali a livello nazionale che, stando alla legge sulle lingue, possono essere delegati. I compiti concreti legati all’attuazione sono paragonabili ai compiti già menzionati nel settore internazionale. L’attuazione dello scambio di informazioni ed esperienze nel settore degli scambi giovanili e lo sviluppo di competenze conformemente alla lettera e riguardano sia il livello nazionale che quello internazionale e i relativi mandati vengono assegnati dalla Confederazione in conformità con la LPAG.
I compiti finora citati sono già svolti dall’agenzia nazionale (lett. a – e). Se in futuro Movetia assumerà anche compiti nel settore delle scuole svizzere all’estero – in particolare assunzione e distaccamento nelle scuole svizzere all’estero di persone con un’abilitazione svizzera all’insegnamento –, tali compiti dovranno essere riportati in questo capoverso mediante una revisione parziale della legge.
Cpv. 2: fino ad oggi, visto il suo status di fondazione di diritto privato, all’agenzia nazionale non hanno potuto essere affidate competenze decisionali per la concessione di contributi federali in tutti i settori. Di conseguenza, mentre i lavori preliminari e di evasione spettavano all’agenzia nazionale, le decisioni di sussidio continuavano a essere prese, almeno in parte, dagli uffici competenti. Al fine di una maggiore separazione fra compiti operativi e compiti politico–strategici e di una sua più ampia autonomia decisionale, l’agenzia nazionale deve acquisire la necessaria competenza decisionale. La possibilità di delegare tale competenza viene ora sancita nella legge sulle lingue; nella LCMIF è già stata prevista con la revisione totale del 2020 e viene precisata in riferimento alla legge Movetia (v. allegato dell’avamprogetto).
Cpv. 3: l’esperienza dell’agenzia nazionale in materia di scambi e mobilità deve essere sfruttata ai fini della preparazione degli atti normativi della Confederazione nei settori in cui l’agenzia stessa assume dei compiti.