Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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in quanto istituto di diritto pubblico, non deve disporre di un proprio patrimonio: per questo i valori traferiti andranno a costituire la liquidità necessaria alla gestione di Movetia.
Art. 24 Art. 24 Trasferimento dei rapporti di lavoro del personale della FPSM
Cpv. 1: l’attuale personale della FPSM può essere ripreso dal nuovo istituto di diritto pubblico Movetia; i contratti di lavoro esistenti sono soggetti al diritto svizzero e saranno trasferiti conformemente alle disposizioni della legge speciale.
Cpv. 2–5: questa transizione non deve penalizzare gli attuali dipendenti della FPSM, che riceveranno un contratto di lavoro di diritto pubblico e il cui salario attuale sarà garantito per un anno. Le condizioni di assunzione di Movetia devono essere paragonabili a quelle della FPSM. I compiti di questa categoria di personale nell’ambito delle attività promozionali dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati, anche se non possono essere fornite garanzie generali per quanto riguarda l’esatta funzione, il campo di lavoro, il luogo di lavoro o l’assegnazione. Gli anni di servizio prestati vengono accreditati, aspetto questo che risulta importante soprattutto nell’ottica della classificazione salariale.
Cpv. 6: ai fini della certezza del diritto, eventuali controversie inerenti al diritto del lavoro che dovessero sussistere tra i dipendenti di FPSM e il datore di lavoro al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicate in base al diritto previgente.
Art. 25 Datore di lavoro competente
Cpv. 1: Movetia è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite attualmente subordinati alla FPSM.
Cpv. 2: in qualità di datore di lavoro, Movetia è responsabile anche per le nuove rendite d’invalidità la cui origine risale al periodo di assunzione presso la FPSM.
Art. 26: Altre disposizioni transitorie
Durante un periodo di transizione il dipartimento competente può aggiornare mediante decisione, senza addebito di imposte o tasse, le iscrizioni nei registri (registro di commercio, registro fondiario, ecc.) che devono essere modificate in seguito all’istituzione di Movetia. La decisione funge da base per l’iscrizione.
Art. 27 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione sotto forma di ordinanza (ordinanza Movetia). Si tratta di disposizioni d’esecuzione relative alle disposizioni organizzative. Il consiglio d’amministrazione emana i regolamenti interni all’azienda (in particolare l’ordinanza sul personale).
Art. 28 Modifica di altri atti normativi
L’istituzione di Movetia e il trasferimento a quest’ultima di compiti federali secondo quanto previsto dall’avamprogetto di legge comportano cambiamenti di ordine materiale nella LCMIF e nella legge sulle lingue.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
In base al capoverso 2 il Consiglio federale determina l’entrata in vigore. Le nuove disposizioni di legge entreranno in vigore insieme alle disposizioni d’esecuzione (ordinanza Movetia).
2.2 LCMIF
Art. 6