Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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conferiti dal principio in questione, decidendo in vece del consiglio d’amministrazione (p. es. prescrivendo a Movetia il metodo di valutazione da adottare fra i due esistenti). Diversamente da quanto avviene per il diritto privato, il Consiglio federale può anche prescrivere a Movetia di scostarsi da un principio riconosciuto per la presentazione dei conti oppure di integrare tale principio. Questa procedura verrà adottata in particolare quando l’applicazione del principio corrispondente potrebbe avere ripercussioni negative per la Confederazione (difficoltà nel consolidamento con la Confederazione, aumento degli obblighi di previdenza con obbligo di rifinanziamento, altri obblighi di ricapitalizzazione) o per altri soggetti (come p. es. costi più elevati non giustificati dall’interesse pubblico). In questi casi, oppure nel caso della costituzione delle riserve, il Consiglio federale si riserva di emanare prescrizioni che si scostano dai principi riconosciuti per la presentazione dei conti.

Art. 17 Riserve

Cpv. 1 e 2: Movetia, come altri istituti della Confederazione, deve avere la possibilità di costituire riserve. Alle riserve possono essere destinate anche le liberalità di terzi. La costituzione di riserve e la definizione della loro destinazione vincolata necessitano di una base legale. Poiché Movetia è finanziata prevalentemente tramite le indennità della Confederazione, l’ammontare massimo delle riserve per anno contabile è fissato al sette per cento dei ricavi operativi. Si tratta di un limite massimo volutamente basso rispetto ad altri istituti federali, visto il debole rischio commerciale di Movetia (a titolo comparativo: SUFFP - 10 % del ricavo operativo; Innosuisse – 10 % del budget annuo). La costituzione e l’impiego delle riserve sono decisi dal consiglio d’amministrazione di Movetia e sottostanno all’approvazione del Consiglio federale. Quest’ultima avviene nel quadro dell’approvazione del rapporto di gestione. Il consiglio d’amministrazione deve far sì che l’impiego delle riserve si svolga in modo conforme allo scopo. Inoltre, non è ammesso l’utilizzo delle riserve nel settore delle prestazioni commerciali, dato che sarebbe contrario al principio dei prezzi a copertura dei costi e al divieto di sovvenzionamento trasversale delle prestazioni.

Cpv. 3: Movetia deve poter usare le riserve per compensare le perdite commerciali: in relazione alle attività di promozione degli scambi e della mobilità sono per esempio ipotizzabili situazioni di cui deve rispondere Movetia e che potrebbero generare costi imprevisti. D’altra parte, le riserve devono permettere di finanziare progetti e investimenti. In una prospettiva interna, si intendono in tal senso importanti contributi una tantum che supererebbero il budget annuo di Movetia, per esempio per fornire un sostegno temporaneo a una nuova prestazione o procedere a un acquisto importante (p. es. nel settore IT). Potrebbe però anche trattarsi di progetti esterni, che devono essere finanziati rapidamente vista la loro importanza politica e il cui importo non può essere anticipato nel quadro del preventivo. Come esempio è possibile citare la European Universities Initiative: la possibilità di partecipare per gli attori svizzeri nel 2021 è stata annunciata solo all’ultimo, rendendo necessario mobilitare rapidamente fondi di sostegno supplementari.

Art. 18 Tesoreria

Rientrando fra le unità amministrative decentralizzate della Confederazione, Movetia può richiedere prestazioni specifiche all’Amministrazione federale delle finanze (AFF). In questo modo può, in particolare, accendere mutui a condizioni di mercato, sempreché ciò sia necessario per garantirne la liquidità. Movetia deve anche depositare presso la tesoreria la sua liquidità. Un contratto di diritto pubblico con l’AFF disciplina i dettagli.

Art. 19 Imposte

Cpv. 1: la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale (art. 62d della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). L’esenzione si applica solamente alle prestazioni non commerciali.

Cpv. 2: per l’imposizione da parte della Confederazione vale quanto segue: se Movetia porta avanti attività in un regime di concorrenza con operatori privati, queste attività sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. Il legislatore ha deciso di non esentare dall’obbligo fiscale soggettivo dell’imposta preventiva la Confederazione e le sue aziende autonome; per tale motivo l’esenzione non si applica neppure in questo caso.

Cpv. 3: nel caso delle prestazioni che Movetia fornisce a terzi sulla base di un mandato (art. 22), si tratta di prestazioni commerciali il cui eventuale utile è imponibile. Di norma si tratta tuttavia di compiti