Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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Un altro aspetto da considerare in relazione alla forma giuridica e all’organizzazione dell’agenzia nazionale riguarda la compatibilità con le direttive applicabili alle agenzie nazionali nell’ambito dei programmi di formazione dell’UE. Se l’agenzia nazionale, in caso di associazione della Svizzera a questi programmi, sarà chiamata a svolgere le funzioni corrispondenti, dovrà presentare un certo grado di indipendenza dagli organi ministeriali competenti (cfr. anche n. 1.5).
In futuro l’agenzia nazionale dovrà avere la competenza di prendere le proprie decisioni in merito all’assegnazione di contributi federali. Finora ha sempre svolto tutti i compiti di preparazione e trattamento in questo contesto, ma nel caso dei contributi federali accordati in base alla legge sulle lingue la decisione formale è presa dall’Ufficio federale della cultura. Attualmente la SEFRI può già delegare all’agenzia nazionale la concessione dei sussidi versati in virtù della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF; RS 414.51). Tuttavia, fino ad oggi ha evitato di ricorrere a questa possibilità a causa del processo di adattamento dell’organizzazione e della struttura direttiva dell’agenzia nazionale attualmente in corso. Nell’ottica di un ulteriore aumento dell’efficienza e di una chiara separazione tra i compiti strategici e operativi, con l’introduzione della nuova forma giuridica risulta opportuno un trasferimento generale della competenza decisionale.
Alla luce di questi requisiti e a partire dallo status attuale dell’agenzia nazionale sono state esaminate diverse opzioni per un adeguamento dell’organizzazione e della struttura direttiva. Le varianti considerate comprendevano la reintegrazione dei compiti nell’Amministrazione federale centrale, la creazione di un istituto federale di diritto pubblico con diverse opzioni di gestione, un ente di diritto pubblico comune della Confederazione e dei Cantoni, un’organizzazione «sui generis» fondata sulla legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero o, ancora, l’ottimizzazione della forma giuridica attuale della fondazione di diritto privato.
La conclusione è che un modello adattato di istituto federale di diritto pubblico, in cui i Cantoni possano partecipare in modo adeguato alla gestione strategica, è il più adeguato a soddisfare i requisiti citati.
Le peculiarità del settore della formazione, dove sia la Confederazione che i Cantoni svolgono svariati compiti in ambiti diversi, ma si coordinano mediante obiettivi comuni e generali, influiscono anche sui requisiti inerenti alla gestione degli scambi e della mobilità. Rispetto alla legge modello per gli istituti federali di diritto pubblico, sono previsti alcuni adeguamenti che consentono un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica.
Tra gli istituti federali esistenti esiste un precedente: la legge sugli agenti terapeutici9 prevede che l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) sia gestito dalla Confederazione con la collaborazione dei Cantoni. Di conseguenza, i Cantoni hanno il diritto di proporre per Swissmedic tre dei sette membri del consiglio dell’istituto, che riveste la stessa funzione di un consiglio d’amministrazione.
Analogamente, per l’agenzia nazionale Movetia, in quanto istituto di diritto pubblico della Confederazione, occorre sancire il principio secondo cui la Confederazione la gestisce con la collaborazione dei Cantoni. Al fine di tenere conto della particolare importanza del coordinamento strategico tra la Confederazione e i Cantoni nel settore degli scambi e della mobilità, il Consiglio federale deve invitare la CDPE a esprimere il proprio parere durante la preparazione degli obiettivi strategici quadriennali di Movetia. Questo vale soprattutto per gli obiettivi che riguardano le competenze o gli interessi essenziali dei Cantoni. I Cantoni – sempre tramite la CDPE – devono inoltre poter proporre tre dei sette membri del consiglio d’amministrazione. Questi ultimi devono essere indipendenti, al pari degli altri membri dello stesso consiglio. La CDPE, quale rappresentante dei Cantoni, deve avere la possibilità di partecipare ai colloqui annuali con il proprietario.
Questo modello garantisce il rispetto dei principi del governo d’impresa della Confederazione. L’impostazione degli organi dell’agenzia nazionale e la definizione dei loro compiti corrispondono praticamente senza modifiche alle disposizioni modello applicabili agli istituti di diritto pubblico della Confederazione10. La separazione del personale tra i diversi organi è garantita, per cui sono esclusi i conflitti di ruolo. Con un consiglio d’amministrazione composto da membri indipendenti come organo supremo di gestione strategica, competenze operative chiare a livello direttivo e una propria
9 RS 812.21
10 Si veda in proposito: legge modello dell’Ufficio federale di giustizia «Anstalten mit Dienstleistungen mit Monopolcharakter», www.bj.admin.ch > Stato e cittadino > Strumenti di legistica.