Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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per quanto riguarda i compiti non delegabili, le disposizioni non comportano alcuna limitazione di responsabilità del consiglio d’amministrazione.

Lett. c: il consiglio d’amministrazione prende tutti i provvedimenti necessari a livello organizzativo e regolatorio per prevenire i conflitti d’interesse. Concretamente, ciò può tradursi in apposite disposizioni del regolamento di organizzazione, nell’emanazione di disposizioni comportamentali nell’ordinanza sul personale, in un codice di condotta, in direttive comportamentali o in altri strumenti simili. Hanno la stessa importanza del disciplinamento giuridico anche l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione continue del personale.

Nel disciplinamento in materia occorre imperativamente includere l’obbligo informativo dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione nel caso si verificasse un conflitto d’interesse. I membri del consiglio d’amministrazione devono quindi informare in modo tempestivo ed esaustivo il presidente su eventuali conflitti d’interesse. Se il presidente stesso si trovasse in una situazione di conflitto d’interesse, lo scambio di informazioni deve avvenire con il vicepresidente. Il regolamento di organizzazione precisa anche se trasmettere sempre – o solo in determinati casi – l’informazione all’intero consiglio d’amministrazione.

Il destinatario delle informazioni designato nel regolamento deve prendere i provvedimenti necessari a tutela degli interessi di Movetia.

Per i membri dei quadri superiori di Movetia valgono le disposizioni sulle occupazioni accessorie dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri (art. 11 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri), che disciplinano l’obbligo di annuncio di occupazioni accessorie remunerate, l’obbligo di consegna del reddito che ne risulta e l’eventuale approvazione del Consiglio federale, se necessaria. Per mezzo del rapporto di gestione annuale o di un organo di informazione simile, i membri del consiglio d’amministrazione informano in modo esaustivo in merito alla loro appartenenza ad organi analoghi di altre aziende e istituti della Confederazione (v. anche art. 6 cpv. 6).

Lett. d: il consiglio d’amministrazione è tenuto a emanare un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi. Il regolamento può per esempio disciplinare l’acquisizione di tali mezzi finanziari, le premesse e le condizioni quadro per i progetti da realizzare o i posti da finanziare con i fondi di terzi, nonché la pianificazione finanziaria, ivi compresa la valutazione sulle spese successive e le competenze. Queste disposizioni valgono per tutti i sottosettori di Movetia e i suoi rappresentanti. I fondi di terzi sono ammessi se hanno ripercussioni positive sullo svolgimento dei compiti (p. es. promozione di competenze specialistiche o creazione di sinergie nel settore degli scambi e della mobilità). Occorre però fermarsi quando i fondi di terzi comportano un rischio di infrangere disposizioni di legge e quando sono messe a rischio l’indipendenza, la credibilità, la reputazione, il conseguimento degli obiettivi o l’adempimento dei compiti di Movetia o di singoli attori (p. es. nei casi di conflitti d’interesse).

Lett. e: il consiglio d’amministrazione ha la competenza di emanare una propria ordinanza sul personale per Movetia, sottoponendola però all’approvazione del Consiglio federale (v. commento all’art. 10).

Lett. f: alla luce dell’importanza centrale e delle responsabilità del direttore di Movetia (in particolare funzione decisionale e rappresentanza verso l’esterno), la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale. Non sono possibili la nomina e la destituzione del direttore solo per opera del consiglio d’amministrazione, mentre rimangono di competenza esclusiva del consiglio d’amministrazione le modifiche contrattuali.

Lett. h: la vigilanza del consiglio d’amministrazione include anche un diritto di impartire istruzioni e il diritto di avocazione, che prevede a sua volta l’emanazione di decisioni. Nel regolamento di organizzazione il consiglio d’amministrazione disciplina quali competenze intende assumere direttamente nell’emanazione di decisioni e quali casi o competenze delega invece alla direzione. Visto l’elevato numero di decisioni sulla concessione di contributi federali adottate nel corso dell’anno nel quadro dei programmi di promozione di Movetia, si ritiene giudiziosa la delega delle rispettive competenze alla direzione.

Lett. i: come tutte le aziende e gli istituti della Confederazione, Movetia è tenuta a predisporre un’adeguata gestione dei rischi. Le disposizioni in merito vanno definite negli obiettivi strategici. Le informazioni corrispondenti riportate nella relazione annuale sono verificate dall’ufficio di revisione. L’adeguatezza del sistema (esigenze minime) è precisata negli obiettivi strategici. Movetia deve