Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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organizzazioni sia a singole persone. Se i beneficiari finali dei contributi assegnati in virtù della LCMIF sono singole persone, queste ultime di norma non ricevono il contributo federale direttamente dall’agenzia nazionale, bensì tramite un istituto o un’organizzazione che inoltra la relativa richiesta e trasmette in seguito i contributi in base a criteri predefiniti (cfr. in particolare art. 4 cpv. 3 LCMIF).
Le indennità della Confederazione coprono anche i mezzi finanziari necessari per il funzionamento di Movetia nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Confederazione (costi indiretti o overhead). Fra questi rientrano i costi per il personale e il materiale, inclusi i costi dei locali di Movetia. Al momento l’agenzia nazionale ha sede in un immobile privato e l’affitto è a carico della Confederazione.
Art. 14 Mezzi finanziari di terzi
In quanto centro di competenza nazionale nel settore degli scambi e della mobilità, Movetia deve anche offrire prestazioni a terzi e poter essere pagata per i propri servizi. Può trattarsi di attività specifiche di promozione per attori statali, associazioni, aziende o privati che vanno oltre l’offerta di sostegno federale o cantonale, oppure che la completano. Queste attività di Movetia sono considerate prestazioni commerciali (v. art. 22).
Deve essere possibile anche l’accettazione di liberalità di terzi non vincolate ad attività specifiche, per esempio di doni o donazioni con lo scopo di sostenere gli scambi e la mobilità.
Art. 15 Rapporto di gestione
Oltre al rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici, fra gli strumenti di rendicontazione principali del consiglio d’amministrazione occorre menzionare il rapporto di gestione annuale. Quest’ultimo comprende in particolare gli aspetti finanziari e di personale dell’agenzia nazionale. Il rapporto di gestione e il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici costituiscono la base per il rapporto annuale del Consiglio federale al Parlamento nel quadro del governo d’impresa della Confederazione.
Art. 16 Presentazione dei conti
I principi e gli standard usuali per gli istituti di diritto pubblico della Confederazione valgono anche per Movetia. Le disposizioni sulla presentazione dei conti corrispondono integralmente a quelle della legge modello.
Cpv. 1 e 2: deve essere possibile realizzare senza un onere sproporzionato il consolidamento totale previsto all’articolo 55 della legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione (LFC). Nel presente capoverso vanno quindi ripresi i principi essenziali della presentazione dei conti secondo la LFC. I principi menzionati riprendono quelli di cui all’articolo 958c CO.
Cpv. 3: questa disposizione corrisponde all’articolo 48 capoverso 1 LFC e verte su principi contabili riconosciuti come IPSAS, IFRS, US GAAP e Swiss GAAP FER94. Fatto salvo il capoverso 6, il consiglio d’amministrazione di Movetia stabilisce il principio riconosciuto per la presentazione dei conti. Deve informare in via preventiva il Consiglio federale, anche in caso di cambiamento di tale principio. Solo in questo modo il Consiglio federale può intervenire tempestivamente (v. cpv. 6) laddove la decisione del principio da adottare dovesse causare effetti indesiderati sul finanziamento dell’istituto.
Cpv. 4: nell’allegato devono essere espressamente indicate le norme d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili riconosciuti (cpv. 3) e da eventuali prescrizioni del Consiglio federale in materia di presentazione dei conti (cpv. 6).
Cpv. 5: i principi della verità dei costi e della trasparenza riguardo ai diversi movimenti di tesoreria, differenziati in base alle diverse entrate di Movetia, richiedono che una presentazione dei conti impostata di conseguenza.
Cpv. 6: il Consiglio federale può emanare disposizioni di ordinanza sulla presentazione dei conti e obbligare Movetia a utilizzare un determinato principio riconosciuto. È anche ipotizzabile che, nell’interesse della Confederazione o di terzi, il Consiglio federale limiti determinati diritti di scelta
15 RS 611.0