Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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Le vigenti disposizioni LCMIF che regolano il trasferimento dei compiti di attuazione a un’agenzia nazionale, le modalità e i requisiti per la designazione di quest’ultima, le relative indennità e la vigilanza, diverranno in gran parte prive d’oggetto dal momento che questi aspetti saranno disciplinati nella legge Movetia. Resta iscritta nella LCMIF la competenza di Movetia per alcuni compiti di attuazione e per la concessione di sussidi nel campo d’applicazione della LCMIF. Per una descrizione precisa di questi compiti di attuazione e delle competenze decisionali, l’articolo rimanda alle disposizioni della legge Movetia. Si tratta in particolare dei compiti previsti all’articolo 3 capoverso 1 lettere a – c di quest’ultima, che riguardano l’attuazione di misure e la concessione di sussidi federali per la partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali e per l’attuazione di programmi di promozione avviati dalla Confederazione (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LCMIF). Per quanto riguarda le misure di accompagnamento menzionate all’articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF, il Consiglio federale definirà i compiti che intende trasferire a Movetia. In alcuni casi è opportuno che queste misure siano assunte direttamente dalla Confederazione o che siano affidate, dietro compenso, ad altre organizzazioni o istituti specializzati. Se le misure di accompagnamento sono affidate a Movetia, essa dovrebbe anche poter accordare i corrispondenti contributi a terzi, a condizione che una ripartizione dei compiti sia indicata.
2.3 Legge sulle lingue
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo
Analogamente alla LCMIF, anche la legge sulle lingue sarà completata con una frase secondo cui l’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Movetia) è incaricata – conformemente alla legge Movetia – di assegnare i contributi federali per la promozione degli scambi in ambito scolastico. L’espressione «scambi in ambito scolastico» va intesa in senso ampio e designa gli scambi e la mobilità di allievi e docenti di tutti i livelli (compreso l’insegnamento speciale e la formazione professionale di base di livello secondario II) su scala nazionale, a scopo di formazione e in tutte le regioni linguistiche. I compiti di Movetia sono iscritti nell’ordinanza sulle lingue (OLing)18 e precisati in un mandato di prestazioni per ogni periodo di finanziamento.
3 Ripercussioni per la Confederazione
La trasformazione dell’agenzia nazionale da fondazione di diritto privato a istituto federale di diritto pubblico ha alcune conseguenze finanziarie che si traducono in un aumento dei costi una tantum e dei costi annuali ricorrenti.
3.1 Costi supplementari ricorrenti
I principali costi supplementari ricorrenti riguarderanno presumibilmente i costi d’esercizio di Movetia, che verranno indennizzati dalla Confederazione. La maggior parte dei costi d’esercizio è oggi imputabile ai costi per il personale del segretariato di Movetia (circa il 72 %; 4,15 dei 5,74 mio. di franchi all’anno secondo il preventivo 2022).
Costi per il personale dell’attuale segretariato
Il numero di equivalenti a tempo pieno di cui il segretariato necessita per adempiere i compiti che gli vengono affidati dipende in modo decisivo dall’entità e dalla natura delle misure di promozione condotte dalla Confederazione in un determinato periodo. Questi parametri non sono quindi legati né alla forma giuridica né all’organizzazione dell’agenzia nazionale, ma sono oggetto dei vari messaggi specifici in cui vengono richiesti i fondi per la politica di promozione della Confederazione nel settore degli scambi e della mobilità (in particolare il messaggio ERI, l’eventuale messaggio concernente i programmi dell’UE e il messaggio sulla cultura).
18 RS 441.11