Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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politica di promozione nel settore degli scambi e della mobilità. In questo modo, inoltre, il consiglio d’amministrazione rimane agile e capace di prendere decisioni di gestione in tempi brevi. Il numero dispari dei membri è volto a evitare situazioni di stallo nella presa di decisioni. I membri devono essere indipendenti.

Cpv. 2: i candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse. Chi si rifiuta di indicarle non può essere nominato.

Cpv. 3: la CDPE svolge un ruolo centrale nel garantire il coinvolgimento dei Cantoni nella gestione strategica dell’agenzia nazionale; in generale rappresenta e coordina gli interessi di politica formativa dei Cantoni anche nel settore degli scambi e della mobilità. Il principio della collaborazione dei Cantoni nella gestione dell’agenzia (art. 1 cpv. 1) è concretizzato in particolare dal conferimento alla DFPE del diritto di proporre tre membri al consiglio d’amministrazione. In questo modo i Cantoni hanno la possibilità di raccomandare dei membri che rappresentino le loro vedute e i loro interessi politici. La richiesta di nomina deve essere coordinata e consolidata fra gli organi della CDPE e infine presentata formalmente al Consiglio federale. A monte sono tuttavia richieste una concertazione e una buona comunicazione fra la Confederazione e la CDPE: solo in questo modo è possibile garantire la rappresentanza equilibrata di cui sopra.

Cpv. 4: sebbene la nomina avvenga da parte del Consiglio federale, il contratto dei membri del consiglio d’amministrazione è stipulato con Movetia in quanto istituto ed è retto dal diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce il compenso che Movetia deve versare ai membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali. A tal fine si basa sulle prescrizioni dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri12. Gli onorari decisi dal Consiglio federale per i membri del consiglio d’amministrazione sono oggetto del rapporto annuo sulla retribuzione dei quadri. Fatta eccezione per l’articolo 6a, la LPers non si applica ai consigli d’amministrazione.

Cpv. 5: i membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti a salvaguardare gli interessi di Movetia, ivi inclusi gli interessi e gli obiettivi della Confederazione conformemente all’articolo 2. Rientrano nell’obbligo di lealtà anche l’obbligo di diligenza, l’obbligo di segretezza e la gestione dei conflitti d’interesse.

Cpv. 6: le relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’amministrazione che sorgono dopo la nomina devono essere compatibili con le loro funzioni presso Movetia. Il consiglio d’ amministrazione è corresponsabile di fronte al Consiglio federale e deve pertanto monitorare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri. Questi ultimi possono essere destituiti se mantengono una relazione d’interesse non compatibile con la loro funzione, se non dichiarano tutte le relazioni d’interesse al momento della nomina o se non ne comunicano il cambiamento durante il loro mandato.

Cpv. 7: i membri del consiglio d’amministrazione non sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi della LPers (art. 22). Viene quindi inserita un’apposita disposizione nel presente atto normativo.

Art. 7 Consiglio d’amministrazione: compiti

Anche per quanto riguarda i compiti del consiglio d’amministrazione di Movetia, vengono interamente riprese le disposizioni della legge modello, con poche eccezioni.

Lett. a: Movetia, come istituto che fornisce innanzitutto prestazioni di carattere monopolistico, viene gestita per mezzo di obiettivi strategici. L’attuazione degli obiettivi strategici interni all’azienda compete al consiglio d’amministrazione, che deve fissare preventivamente i metodi e i criteri in base ai quali intende valutare l’attuazione interna di questi obiettivi. A tal fine si basa sui criteri e sugli indicatori fissati in precedenza. In questo modo, nel quadro del suo compito di vigilanza, il Consiglio federale dispone delle informazioni necessarie per poter valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici in base ai medesimi criteri.

Lett. b: nel regolamento di organizzazione il consiglio d’amministrazione disciplina, fra le altre cose, le premesse in base alle quali la direzione può assumere la competenza decisionale di Movetia, la comunicazione (rappresentanza) di Movetia verso l’esterno o la sua organizzazione interna e i processi in relazione con i suoi compiti (per es. costituzione di commissioni speciali). Da notare che,

12 RS 172.220.12