Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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Art. 20 Obiettivi strategici
Cpv. 1: come nel caso degli altri istituti di diritto pubblico della Confederazione, lo strumento più importante per la gestione politico–strategica di Movetia sono gli obiettivi strategici del Consiglio federale, che vengono sempre fissati per un quadriennio. Questi obiettivi definiscono per Movetia direttive relative all’azienda e ai compiti sul medio termine, nel quadro degli obiettivi e dei compiti ai sensi della presente legge. Gli obiettivi sono vincolanti per il consiglio d’amministrazione in quanto istanza responsabile dell’attuazione.
Nel caso concreto può trattarsi, per esempio, di obiettivi specifici per lo sviluppo della partecipazione alle attività di scambio e mobilità nazionali e internazionali, di obiettivi relativi all’orientamento strategico e all’impostazione di programmi di promozione o, ancora, di obiettivi di economia aziendale per il funzionamento di Movetia.
Cpv. 2 e 3: nella preparazione degli obiettivi strategici la partecipazione dei Cantoni è un elemento centrale per coinvolgerli nella gestione strategica di Movetia. Gli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale comprendono anche settori di competenza cantonale oppure settori la cui competenza è suddivisa fra Confederazione e Cantoni. Per quanto riguarda il primo caso, si tratta in particolar modo di settori nei quali i Cantoni affidano mandati o delegano compiti a Movetia, mentre il secondo caso si verifica quando, per esempio, gli obiettivi di promozione della Confederazione si concentrano su settori formativi sottoposti alla sovranità cantonale. È quindi fondamentale che i Cantoni possano esprimersi sugli obiettivi strategici a monte della decisione del Consiglio federale e che supportino tali obiettivi. Questa partecipazione deve avvenire anche tramite la CDPE, invitata a esprimere il proprio parere dal Consiglio federale in sede di preparazione degli obiettivi strategici. La CDPE deve fornire un parere consolidato con i Cantoni in particolare sugli obiettivi che riguardano da vicino, direttamente o indirettamente, le loro competenze o i loro interessi essenziali. Ciò avviene di norma per quanto riguarda i contenuti o l’impostazione e l’orientamento della politica di promozione, mentre gli obiettivi di economia aziendale di Movetia sono solitamente di competenza federale.
Il Consiglio federale deve considerare il più possibile le richieste dei Cantoni, senza che vengano però intaccate la sua competenza decisionale e la sua autonomia nell’adottare le scelte finali sugli obiettivi strategici. In quando proprietario di Movetia, il Consiglio federale può prendere decisioni divergenti dal parere della CDPE, presentando tuttavia a quest’ultima, e quindi ai Cantoni, le motivazioni alla base di tali scostamenti se riguardano aspetti fondamentali. Questa modalità di coinvolgimento dei Cantoni e della CDPE nei processi decisionali del Consiglio federale è analoga al meccanismo che consente ai Cantoni di partecipare alle decisioni di politica estera della Confederazione conformemente all’articolo 4 della legge federale del 22 dicembre 199916 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC).
Art. 21 Vigilanza
Cpv. 1: il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate (art. 8 cpv. 4 LOGA17). Di conseguenza, la vigilanza di Movetia – che si concentra sulla direzione aziendale – spetta al Consiglio federale. Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.
Cpv. 2: sono qui elencati i principali strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza. L’elenco non è esaustivo. I dipartimenti responsabili devono poter delegare i colloqui con il proprietario agli uffici competenti. Questa delega viene definita formalmente, in via preventiva, nelle ordinanze sull’organizzazione del DEFR e del DFI.
Cpv. 3: il Consiglio federale è autorizzato da Movetia (e in particolare dal consiglio d’amministrazione) a richiedere in ogni momento anche informazioni scritte e rapporti, laddove ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti di vigilanza. Il Consiglio federale (o i dipartimenti responsabili) possono dunque consultare i documenti aziendali dell’istituto e richiedere informazioni sull’attività allo scopo di verificare, fra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi strategici. Il
16RS 138.1