Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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Cpv. 4: in futuro, in virtù della funzione di coordinamento che l’agenzia ricoprirà a livello nazionale in relazione agli scambi e alla mobilità, e per sfruttare eventuali sinergie, il Consiglio federale potrà affidare a Movetia, dietro compenso, anche compiti in questo settore.

Cpv. 5: oltre ai compiti che le sono affidati dalla Confederazione, Movetia può anche svolgere attività specifiche di sostegno a favore dei Cantoni. In generale, l’agenzia nazionale deve sostenere i Cantoni nell’organizzazione e nell’attuazione di attività di scambio e mobilità che rientrano nella sua sfera di competenza, potenzialmente a tutti i livelli formativi e a complemento delle attività promosse dalla Confederazione. Di norma si tratterà di attività amministrative di ausilio, per esempio di gestione di progetti, servizi di consulenza o organizzazione di eventi. Queste attività di sostegno possono essere svolte da Movetia sulla base di mandati, per i quali i Cantoni devono versare contributi a copertura dei costi. Non è però escluso che i Cantoni affidino a Movetia anche compiti sovrani nel settore degli scambi e della mobilità. In questo caso la delega deve avvenire in virtù di una corrispondente base legale cantonale e i Cantoni devono indennizzare completamente lo svolgimento del compito.

Per garantire quanto più possibile il coordinamento e la coerenza delle misure nel settore degli scambi e della mobilità a livello nazionale, i Cantoni, se necessitano di sostegno nelle loro attività, devono sempre rivolgersi in via prioritaria all’agenzia nazionale.

Art. 4 Cooperazione

Cpv. 1: una funzione essenziale svolta da Movetia è il coordinamento nazionale nel settore degli scambi e della mobilità. Essa collabora a livello nazionale con gli attori del settore e, ove possibile, li include nelle sue attività. Si tratta ad esempio di uffici per gli scambi oppure di responsabili cantonali o universitari incaricati, fra l’altro, di informare i gruppi target in merito alle varie offerte, di incoraggiarli a parteciparvi e di sostenerli. Offrono occasioni di scambio e mobilità a livello nazionale e internazionale anche diverse organizzazioni private, come per esempio AFS, l’associazione Visite o ICYE (organizzazione internazionale per gli scambi culturali tra i giovani). Inoltre, per la promozione degli scambi, sono attivi anche molti gruppi d’interesse come l’associazione mantello Intermundo. Lo scopo è armonizzare e sfruttare le sinergie fra attori statali e privati nel promuovere e attuare gli scambi e la mobilità in Svizzera. Anche la cooperazione e il coordinamento con gli attori esteri, per esempio con le agenzie nazionali di altri Paesi, è un compito fondamentale per lo svolgimento del mandato. Movetia deve continuare a esercitare queste funzioni: pertanto, nel quadro della sua autonomia istituzionale, deve cercare la collaborazione con organizzazioni e istituti analoghi.

Cpv. 2: per adempiere i propri compiti a livello internazionale, l’agenzia nazionale deve anche poter cooperare in modo sistematico con organizzazioni e associazioni di rilievo. A titolo di esempio si possono citare gli istituti, gli organi e le organizzazioni dell’Unione europea. Per la Svizzera, essere rappresentata dall’agenzia nazionale in questo contesto è importante specialmente quando assumono un ruolo di primo piano i compiti di attuazione o di coordinamento transfrontaliero fra le agenzie nazionali di diversi Paesi. La rappresentanza del nostro Paese a livello politico o specialistico nel perseguimento delle politiche nazionali deve invece continuare a essere garantita dai rispettivi uffici federali o dalla CDPE, a seconda delle loro competenze.

Art. 5 Organi

Movetia dispone degli organi previsti dai principi sul governo d’impresa per gli istituti di diritto pubblico della Confederazione, ossia un consiglio d’amministrazione, una direzione e un ufficio di revisione.

Art. 6 Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Le disposizioni per il consiglio d’amministrazione di Movetia corrispondono a quelle previste in generale per i consigli d’amministrazione degli istituti di diritto pubblico della Confederazione, conformemente alla legge modello per gli istituti che offrono prestazioni di carattere monopolistico. Fa eccezione solamente la disposizione sul diritto di proposta della CDPE per tre membri del consiglio d’amministrazione (cpv. 3).

Cpv. 1: il consiglio d’amministrazione è composto al massimo da sette membri. Ciò permette di garantire una rappresentanza equilibrata dei diversi settori formativi e gruppi di attori coinvolti nella