Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

poter identificare i propri rischi aziendali, trarne le relative conseguenze e fornire al proprietario le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa adeguare le proprie disposizioni e la propria gestione dei rischi. Vanno prese misure appropriate sia da parte di Movetia sia da parte della Confederazione (proprietario) per eliminare o quantomeno ridurre i rischi.

Lett. j: le prescrizioni che il consiglio d’amministrazione deve osservare per costituire e impiegare le riserve provengono da norme contabili riconosciute e applicate, dalle norme per la costituzione delle riserve secondo l’articolo 17 e dalle decisioni del Consiglio federale. La decisione del consiglio d’amministrazione sulla costituzione e sull’impiego delle riserve deve essere approvata dal Consiglio federale nel quadro dell’approvazione del consuntivo e dell’impiego dell’utile, dell’approvazione del rapporto di gestione di Movetia e della decisione di discarico del consiglio d’amministrazione.

Lett. k: il consiglio d’amministrazione approva il preventivo e lo inoltra insieme alla proposta di indennità della Confederazione all’ufficio preposto, incaricato dal dipartimento responsabile di preparare gli affari del proprietario.

Lett. l: l’approvazione del rapporto di gestione e il discarico del consiglio d’amministrazione spettano al Consiglio federale. Non appena il rapporto di gestione è stato approvato, il consiglio d’amministrazione lo rende accessibile pubblicandolo in un luogo appropriato, per esempio sulla homepage di Movetia.

Lett. m: il consiglio d’amministrazione di Movetia è un datore di lavoro ai sensi del diritto previdenziale e assume i compiti corrispondenti. Il contratto di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione (PUBLICA) deve essere firmato da tutti i datori di lavoro affiliati. Nella fattispecie, in quanto parte contraente spetta al consiglio d’amministrazione firmare il contratto.

Art. 8 Direzione

La direzione è l’organo operativo di Movetia e adempie tutti i compiti legati a questa funzione, oltre ai compiti che non sono affidati a un altro organo. Esegue le decisioni del consiglio d’amministrazione e risponde a quest’ultimo della loro corretta applicazione. La direzione deve impostare la gestione sugli obiettivi strategici.

Va poi menzionata l’emanazione di decisioni, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione di contributi federali nel quadro della promozione degli scambi e della mobilità a livello nazionale e internazionale. Le decisioni devono corrispondere alle disposizioni del regolamento di organizzazione, alle disposizioni del diritto federale per i diversi ambiti di promozione (leggi federali che disciplinano le decisioni conformemente all’art. 3 cpv. 2 e relative ordinanze) e, in generale, alla legge sui sussidi. Questa competenza decisionale della direzione è disciplinata nel regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione; da notare che il consiglio d’amministrazione e la direzione non possono ignorare le disposizioni federali in materia di decisioni. Anche gli altri dettagli dell’organizzazione e i processi lavorativi sono definiti nel suddetto regolamento.

Art. 9 Ufficio di revisione

Cpv. 1: Movetia è un istituto che fornisce innanzitutto prestazioni di carattere monopolistico. Il Consiglio federale ha quindi la competenza di nominare e revocare l’ufficio di revisione esterno. La nomina parte di norma da una proposta del consiglio d’amministrazione. L’ufficio di revisione ha il compito sovraordinato di verifica del conto annuale in base ai principi del diritto della società anonima. Le sue funzioni e i suoi compiti non vanno confusi con le competenze del Controllo federale delle finanze, che è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione (vigilanza finanziaria, incluse le verifiche della redditività secondo la legge del 28 giugno 196713 sul controllo delle finanze).

Cpv. 2: si rimanda in modo dinamico alla regolamentazione del diritto della società anonima affinché il regolamento segua in modo automatico gli sviluppi del diritto privato. Il rapporto giuridico fra Movetia e l’ufficio di revisione è di diritto privato. Poiché Movetia non è una società anonima retta dal diritto privato, valgono per analogia le disposizioni sulla revisione ordinaria (art. 728b segg. CO). L’ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto (cfr. art. 730b cpv. 2 CO).

13 RS 614.0