Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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Cpv. 3 e 4: va sottoposta a verifica, oltre al conto annuale, anche una parte della relazione annuale di Movetia. L’ufficio di revisione deve quindi verificare la relazione annuale e presentare in proposito un rapporto esaustivo in base ai seguenti punti: eventuali contraddizioni rispetto al conto annuale, attuazione di una gestione dei rischi adeguata ed eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale. L’ufficio di revisione deve segnalare al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale eventuali contraddizioni fra il conto annuale e la relazione annuale. Verifica inoltre se il consiglio d’amministrazione ha preso in considerazione e valutato materialmente i rischi, senza però procedere direttamente alla verifica di tali rischi. Lo stesso vale per la rendicontazione sul numero di equivalenti a tempo pieno nella relazione annuale; anche in questo caso l’ufficio di revisione non procede a una verifica materiale. La revisione di questi passaggi della relazione annuale ha il solo scopo di evitare eventuali scostamenti rispetto al rapporto sul personale del Consiglio federale e al rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici nel settore del personale.

Cpv. 5: per analogia con l’articolo 697a capoverso 1 CO, il Consiglio federale ha il diritto di chiedere una verifica speciale senza tuttavia che debbano essere rispettate le premesse del diritto della società anonima o le disposizioni di procedura per una verifica speciale. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la portata della verifica. Movetia deve collaborare da tutti i punti di vista e sostenere i costi di questo provvedimento di vigilanza.

Art. 10 Condizioni di assunzione

Per tutti i collaboratori di Movetia (direzione inclusa) valgono le disposizioni della LPers. Poiché la direzione e l’insieme del personale sono assoggettati alla LPers, sono applicabili in particolare le disposizioni di quest’ultima sul segreto d’ufficio (art. 22 LPers) e sull’obbligo di denuncia (art. 22a LPers). In quanto istituto di diritto pubblico, Movetia ha lo stesso status dei datori di lavoro, conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d’amministrazione di Movetia è autorizzato secondo l’articolo 37 capoverso 3bisLPers, nel quadro delineato dalla LPers e dall’ordinanza quadro LPers, a emanare una propria ordinanza sul personale sotto forma di disposizioni d’esecuzione alla LPers. Questa ordinanza costituisce uno statuto sul personale di diritto pubblico. Il consiglio d’amministrazione deve comunque sottoporla al Consiglio federale per approvazione. Durante la procedura di approvazione il Consiglio federale non può modificare tale ordinanza, ma solamente negare l’approvazione in toto e restituirla al consiglio d’amministrazione per modifica. L’approvazione ha quindi carattere costitutivo. Grazie a questa competenza di approvazione il Consiglio federale può gestire Movetia dal punto di vista della politica sul personale e finanziaria.

L’attuale sistema salariale per il personale della FPSM è ispirato a quello del Cantone di Berna. La futura ordinanza sul personale deve offrire condizioni salariali almeno pari.

Art. 11 Cassa pensioni

Tutti i collaboratori di Movetia devono essere assicurati presso PUBLICA. Analogamente a quanto avviene per il personale della SUFFP14, si tratta di un’affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione, come di prassi per gli istituti che forniscono prestazioni di carattere monopolistico. Ne consegue che, in qualità di datore di lavoro, Movetia è gestita dal Consiglio federale per quanto riguarda sia le disposizioni sul personale sia gli obblighi in materia di previdenza. Approvando il contratto di affiliazione il Consiglio federale esercita una gestione diretta su Movetia in quanto datore di lavoro nel settore della previdenza professionale.

Art. 12 Finanziamento

Per le attività di sostengo nel settore degli scambi e della mobilità che Movetia svolge per i Cantoni su loro mandato o per adempiere compiti da essi delegati, l’agenzia deve essere indennizzata da questi ultimi. I contributi e le indennità dei Cantoni devono coprire completamente i costi di queste attività. Il finanziamento può includere anche fonti esterne.

Art. 13 Indennità della Confederazione

Le indennità della Confederazione comprendono i fondi che Movetia impiega per l’attuazione delle misure di promozione e che, per la maggior parte, vengono assegnate ai beneficiari come contributo di promozione della Confederazione. I contributi possono essere assegnati sia a istituti o

14 Scuola universitaria federale per la formazione professionale