Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine
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Consiglio federale può inoltre ordinare rapporti di verifica all’ufficio di revisione (v. art. 9 cpv. 5) e ha accesso ai rapporti sui risultati della verifica dell’ufficio di revisione (v. art. 9 cpv. 4) e del Controllo federale delle finanze (cfr. art. 14 cpv. 1bis della legge sul controllo delle finanze).
Art. 22 Prestazioni commerciali
Cpv. 1: oltre ai compiti definiti per legge che le vengono trasmessi o affidati dalla Confederazione e dai Cantoni conformemente all’articolo 3, l’agenzia nazionale deve svolgere anche mandati di terzi nel settore degli scambi e della mobilità. Lo svolgimento di questi mandati è da intendersi come prestazione commerciale. I compiti che vi sono connessi devono tuttavia essere strettamente correlati ai compiti previsti dalla legge, non devono pregiudicarne l’adempimento e non devono richiedere mezzi finanziari supplementari di ampia portata né per il materiale né per il personale.
Cpv. 2: Movetia deve in particolare fornire prestazioni di ogni tipo per attori privati e pubblici, che permettano il supporto, l’organizzazione e l’attuazione di attività nel settore degli scambi e della mobilità. Se i mandati provengono da uffici federali, può trattarsi esclusivamente di attività amministrative di supporto, e non di compiti sovrani. Possono essere per esempio mandati legati a un progetto specifico di altri uffici federali i cui contenuti hanno un preciso riferimento al settore degli scambi e della mobilità. Si può citare a tal proposito il mandato della Direzione per lo sviluppo e la cooperazione (DSC), che – nel quadro di un mandato pilota della durata di 16 mesi – incaricava l’agenzia nazionale di avviare uno scambio fra attori della cooperazione internazionale e del sistema svizzero di formazione e di assicurare la creazione di una rete e il trasferimento di conoscenze fra gli esperti della formazione nei Paesi partner della DSC e gli specialisti del sistema scolastico elvetico. Lo svolgimento di questi mandati supplementari da parte dell’agenzia nazionale permette di sfruttare al meglio le competenze specifiche di cui dispone, le sue le reti e le potenziali sinergie. In virtù dell’articolo 3 capoverso 4 sarebbe inoltre ipotizzabile che il Consiglio federale affidasse a Movetia compiti di questo tipo dietro compenso: in tal modo questi compiti non sarebbero più considerati prestazioni commerciali.
Cpv. 3: l’indennizzo delle prestazioni fornite a terzi deve almeno permettere di coprire i costi; eventuali utili aziendali sono imponibili (v. art. 19 cpv. 3). I mezzi finanziari che Movetia riceve dalla Confederazione e dai Cantoni per lo svolgimento dei suoi compiti e dei mandati pubblici conformemente all’articolo 3 non devono essere usati per il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.
Cpv. 4: per le prestazioni commerciali Movetia sottostà alle stesse disposizioni legislative previste per i prestatori privati.
Art. 23 Istituzione di Movetia
Come di consueto, spetta al Consiglio federale prevedere le misure transitorie. Fra queste rientrano in particolare il disciplinamento degli aspetti giuridici, finanziari e relativi al personale nel passaggio dalla FPSM e le disposizioni sulla creazione del nuovo istituto di diritto pubblico.
Cpv. 1 e 2: la decisione di sciogliere la Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM) è adottata a livello di legge; il momento dello scioglimento corrisponde a quello definito dal Consiglio federale per l’acquisizione della personalità giuridica di Movetia. Ciò rende superflua un’ulteriore decisione in materia dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. L’istituzione di Movetia non costituisce una trasformazione di un’unità amministrativa esistente o di un’altra organizzazione in un istituto federale. Tuttavia, sul piano giuridico Movetia succede alla FPSM nel quadro di un processo di trasformazione analogo. La disposizione standard corrispondente viene dunque mantenuta.
Cpv. 3 e 5: i valori patrimoniali qui menzionati sono i beni patrimoniali della FPSM (v. anche cpv. 4 lett. b).
Cpv. 4: alla lettera b si precisa che, a livello formale, il Consiglio federale può concordare con la FPSM l’acquisizione dei beni patrimoniali di quest’ultima. Tali beni ammontano a circa 200 000 franchi e non vengono impiegati né per il finanziamento delle attività di promozione né per coprire le uscite aziendali. Sebbene, secondo lo statuto della FPSM, in caso di scioglimento della fondazione la restituzione del patrimonio alla fondatrice sia da escludersi, il patrimonio può essere trasferito a una persona giuridica che persegue scopi simili; il nuovo istituto soddisfa questo requisito. Movetia,