Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 25 pagine

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personalità giuridica, l’agenzia nazionale ha una propria identità pubblica e dispone del margine di manovra necessario per impostare la sua collaborazione con attori nazionali e internazionali. Allo stesso modo, l’obiettivo della massima efficienza dei costi può essere perseguito anche attraverso la definizione da parte del Consiglio federale di obiettivi strategici a livello operativo.

L’attuazione dei compiti federali da parte di Movetia – principalmente la concessione di mezzi di promozione federali – è finanziata da indennità versate dalla Confederazione, mentre il sostegno su mandato di attività cantonali o i compiti delegati dai Cantoni sono finanziati da contributi o indennità a copertura dei costi versati dai Cantoni.

Data la sua personalità giuridica e la conseguente indipendenza dagli uffici competenti della Confederazione, Movetia, quale istituto di diritto pubblico, è anche in linea con le direttive dell’UE per le agenzie nazionali che si applicherebbero in caso di associazione ai programmi di formazione dell’UE.

In quanto organizzazione di diritto pubblico creata da una legge federale sull’organizzazione e che svolge compiti federali su questa base, Movetia farà parte dell’Amministrazione federale decentralizzata. A questo titolo può esserle conferita, in virtù di una legge speciale, la competenza di decidere in merito alla concessione di contributi federali. In base a specifiche leggi federali, l’agenzia nazionale può essere incaricata di vari compiti federali in materia di scambi e mobilità. In futuro potrebbe anche svolgere compiti derivanti dalla legge sulle scuole svizzere all’estero.

1.4 Armonizzazione tra compiti e finanze

L’importo dei fondi stanziati dalla Confederazione per indennizzare i compiti federali svolti da Movetia e per gestire l’agenzia nazionale non è fissato dal progetto di legge qui presentato. I fondi necessari saranno richiesti nel quadro di messaggi pluriennali speciali (decreti di finanziamento pluriennali) e del preventivo annuale: i sussidi accordati per la cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. a – c) sono proposti nel messaggio ERI e, se necessario, in un messaggio separato concernente l’associazione ai programmi di formazione dell’UE (Erasmus+). I fondi destinati a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche in Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. d) sono oggetto del messaggio sulla cultura. I sussidi destinati alle prestazioni dell’agenzia nazionale nel settore della gioventù (art. 3 cpv. 1 lett. e) in base alla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; credito per la collaborazione e lo sviluppo delle competenze, art. 18–21) vengono richiesti con il preventivo e accordati nei limiti dei crediti disponibili.

1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La maggior parte dei Paesi europei ha istituito o designato delle agenzie nazionali incaricate di svolgere i compiti di attuazione e coordinamento connessi alla partecipazione ai programmi di formazione dell’UE.

Nel 2022 l’attuale programma Erasmus+ impegnava un totale di 55 agenzie nazionali insediate in 33 Paesi. Salvo poche eccezioni, circa la metà di questi Paesi dispone di un’unica agenzia nazionale, mentre l’altra metà ne conta due. A gestire un’unica agenzia nazionale sono in particolare alcuni Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia) e quelli che hanno aderito ai programmi di formazione solo dopo il 2000 (i 10 Paesi che sono entrati nell’UE nel 2004, la Turchia, la Croazia, la Serbia e la Macedonia del Nord). Gli altri Paesi (16 in totale) gestiscono due agenzie, una per la formazione e l’altra per le attività giovanili. Solo tre Paesi possiedono più di due agenzie: si tratta in generale di agenzie con proprie specificità per settore di formazione (Germania, Italia) a cui si aggiunge, in un caso (Belgio), una ripartizione per competenze regionali. Lo Stato belga gestisce il maggior numero di agenzie nazionali (2 per la formazione, 3 per le attività giovanili).