Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/65: Legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
Anche il regresso è un compito prettamente amministrativo; per motivi legati al buon governo d’im- presa, esso non può essere svolto dall’autorità di vigilanza.
In merito agli articoli 9–21 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.
▪ Nell’ottica di un approccio senza restrizioni dal punto di vista tecnologico, all’UCC deve essere data la possibilità di impiegare software standard. Questo deve essere sancito negli articoli che conferi- scono all’UCC il compito di sviluppare e gestire una piattaforma (art. 4 cpv. 1 e art. 9–21 LSIAS), nel rispetto dell’articolo 9 LMeCA. Il tenore degli articoli 4 capoverso 1 e 9–21 LSIAS va dunque riformulato sostituendo «L’UCC sviluppa e gestisce ....» con «L’UCC garantisce lo sviluppo e la gestione di ...». Questa richiesta di modifica non viene ripresa in ciascuno degli articoli 9–21 LSIAS illustrati di seguito.
Dato che sulla sezione 3 – oltre a quanto indicato in precedenza –– sono stati inoltrati ulteriori commenti e proposte di modifica, di seguito li si espone separatamente per i singoli articoli interessati.
3.2.3.1 Art. 9 LSIAS Sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati»
Art. 9 Sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati»
L’UCC sviluppa e gestisce il sistema d’informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di:
a. riunire i conti individuali di un assicurato;
b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.
In merito all’articolo 9 LSIAS viene richiesta la modifica esposta di seguito.
▪ Occorre chiarire l’articolo 9, che risulta poco comprensibile, se si considera che gli assicuratori contro gli infortuni non sono considerati quali «autorità» (esempio pratico: richiesta di un estratto del conto individuale di un assicurato).
3.2.3.2 Art. 11 LSIAS Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti
Art. 11 Sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti
L’UCC sviluppa e gestisce un sistema d’informazione per le prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di rendite estere, allo scopo di:
a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.
In proposito sono pervenute le proposte di modifica esposte di seguito.
▪ Manca la definizione di «prestazioni in denaro correnti». Ci si chiede quindi di quali si tratti concre- tamente. La LSIAS ha un campo d’applicazione più ampio della LAVS, ragione per cui è opportuna una precisazione al riguardo.
▪ La trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse implica anche che gli assicurati abbiano in qualsiasi momento la possibilità di ottenere informazioni sulle prestazioni versate loro, in particolare nel caso delle PC, per le quali si può rapidamente perdere la visione d’insieme.
3.2.3.3 Art. 13 LSIAS Sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accer-
tamenti
Art. 13 Sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti
L’UCC sviluppa e gestisce sistemi d’informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, allo scopo di: a. elaborare, trasmettere e memorizzare rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all’articolo 1; b. permettere l’interazione tra gli organi esecutivi e le persone che forniscono prestazioni per le assicurazioni sociali di cui all’articolo 1, i datori di lavoro e altre persone o organi, per quanto sia necessaria per l’accertamento del diritto a prestazioni o per l’esecuzione di prestazioni; c. attribuire mandati per perizie mediche;